Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30408 del 21/11/2019

Cassazione civile sez. I, 21/11/2019, (ud. 11/11/2019, dep. 21/11/2019), n.30408

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23639 del ruolo generale dell’anno 2018

proposto da:

M.B., rappresentato e difeso, giusta procura speciale in

calce al ricorso, dall’avv. Raffaele Miraglia, col quale

elettivamente si domicilia in Roma, alla via Muzio Clementi, n. 51,

presso lo studio dell’avv. Valerio Santagata;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, in persona del ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si

domicilia;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto del Tribunale di Bologna n. 2035/18

depositato in data 3 luglio 2018.

Fatto

RILEVATO

che:

– M.B., cittadino (OMISSIS) nato in (OMISSIS), ha impugnato il provvedimento della Commissione territoriale di diniego del riconoscimento della protezione internazionale e di quella umanitaria innanzi al Tribunale di Bologna che, con decreto del 3 luglio 2018, ha rigettato il ricorso;

– a sostegno della decisione il Tribunale ha evidenziato che il racconto reso dal ricorrente era inattendibile perchè in parte inverosimile e contraddittorio, e in parte generico e stereotipato; che non sussistevano i presupposti della protezione sussidiaria, in considerazione del fatto che la consultazione delle COI più recenti e accreditate non evidenziano la sussistenza in Guinea-Bissau di alcun conflitto armato in corso; che, infine, non c’erano sussistevano i presupposti della protezione umanitaria, giacchè ha ritenuto giustificata la richiesta da motivi economici;

– M.B. propone ricorso per cassazione affidato a quattro

motivi, cui il Ministero replica con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il primo motivo è denunziata violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 11, nonchè lamentato per il corrispondente profilo il vizio di motivazione, là dove il Tribunale avrebbe erroneamente valutato l’attendibilità del ricorrente;

– il motivo è inammissibile, poichè la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero è apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, censurabile nei limiti posti dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e, quindi, senz’altro non in ordine alla coerenza e alla plausibilità delle dichiarazioni rese (tra varie, vedi Cass. nn. 13383 e 13384/2019); non sono configurabili la necessità e la possibilità stessa per il giudice di merito – qualora non siano dedotti fatti attendibili e concreti, idonei a consentire un approfondimento ufficioso – di operare ulteriori accertamenti;

– ciò perchè, in materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve avere a oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona; sicchè, qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva stabiliti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere a un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine (Cass. n. 16925/2018; Cass., n. 28862/2018; da ultimo, in termini, Cass. nn. 24408 e 24405/19);

– nel caso concreto, il Tribunale ha diffusamente e adeguatamente motivato in ordine alle ragioni per le quali la narrazione dell’istante non è credibile, quanto al nucleo centrale delle sue dichiarazioni: ha rilevato la discrasia in ordine alla data della sua partenza dal Senegal per raggiungere il Mali; ha presentato domanda di protezione internazionale circa otto mesi dopo l’ingresso in Italia, senza motivare le ragioni del ritardo ed è stato quantomai generico in ordine alle ragioni per le quali non vuole ritornare in (OMISSIS); in questo contesto il ricorrente non ha allegato specifiche circostanze bisognose di approfondimento istruttorio;

– parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso, col quale il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2017, art. 3, D.Lgs. n. 251 del 2017, artt. 7 e 14, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonchè dell’art. 19 di quest’ultimo decreto, e si duole del corrispondente profilo concernente la motivazione, che assume omessa, là dove la Commissione non gli ha riconosciuto la protezione internazionale o quella umanitaria, nonchè l’omesso esame della natura forzata e non economica della migrazione;

– la censura complessivamente proposta mira a sovvertire l’accertamento di fatto compiuto dal giudice, il quale, in base alle coi indicate in decreto, ha escluso che in Guinea-Bissau e in Senegal ci fosse una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato idoneo a determinare grave pericolo per la vita o per l’incolumità fisica per il solo fatto di soggiornarvi, evidenziando che l’esercito regolare senegalese ha il controllo del territorio e riesce a sedare gli ultimi focolai di rivolta indipendentista senza conseguenze rilevanti per la popolazione civile; a tanto ha aggiunto che il ricorrente non ha raggiunto in Italia alcun tipo d’integrazione;

– a quest’ultimo riguardo va sottolineato che il Tribunale era chiamato a valutare la sussistenza del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6, all’esito di un’effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio potesse determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel paese d’accoglienza (Cass. 4455/2018);

– analoghe considerazioni valgono per il terzo e il quarto motivo di ricorso, coi quali il ricorrente si duole sia della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 4 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nonchè del difetto di motivazione in ordine all’attuale situazione dei Paesi di provenienza (terzo motivo), e lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in combinazione con l’art. 5, comma 6, e con il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1, n. 1, nonchè l’omesso esame concernente il periodo di detenzione illegittimo subito dal richiedente (quarto motivo);

– va anche richiamato, quanto al profilo della censura concernente l’omessa motivazione della rilevanza della situazione dei paesi di transito (nel caso di specie, il Mali e la Libia), l’indirizzo in base al quale nella domanda di protezione internazionale, l’allegazione da parte del richiedente che in un paese di transito si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare, come nel caso in esame, quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione (Cass. 15 maggio 2019, n. 13096; 6 dicembre 2018, n. 31676; 20 novembre 2018, n. 29875);

– il ricorso è quindi inammissibile e le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese, che liquida in Euro 2100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2019

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