Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30408 del 19/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30408 Anno 2017
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 2043-2016 proposto da:
NIONTINI LORENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S.
TOMMASO D’AQUINO 75, presso lo studio dell’avvocato ROSA
LANATA’, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTA BECHI;

– ricorrente contro
CURATELA FALLIMENTARE GEMA SPA IN LIQUIDAZIONE;

intimata

avverso il provvedimento n. 3896/2014 R.G. del TRIBUNALE di
FOGGIA, emesso il 24/03/2015;

Data pubblicazione: 19/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/11/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
ANTONIO GENOVESE.

Il Tribunale di Foggia, con il decreto reso nel proc. n. 3896 del
2014 (pubblicata il 24 marzo 2015), decidendo dell’opposizione
allo stato passivo del Fallimento Gema SpA in liquidazione, ha
dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso proposto dal
signor Lorenzo Montini per l’ammissione del proprio credito
(ratei di TFR, tredicesima e quattordicesima mensilità), già
escluso (in sede di formazione del passivo), atteso che egli non
era comparso all’udienza fissata per la trattazione.
Contro tale decreto ha proposto ricorso per cassazione il
Montini, lamentando – con un unico motivo – l’errore in diritto,
relativo alla dichiarazione di non luogo a provvedere da parte
del giudice collegiale, senza dare avviso alla parte costituita ai
sensi degli artt. 309 e 181 cod. proc. civile.
Il Collegio condivide la proposta di definizione della
controversia notificata alla parte costituita nel presente
procedimento, alla quale non sono state mosse osservazioni
critiche.
L’impugnazione, infatti, è manifestamente fondata sulla base
del principio di diritto affermato da questa Corte (Sez. 6-1,
Ordinanza n. 1342 del 2016; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 19145
del 2012), secondo cui «l’opposizione allo stato passivo,
regolata dagli artt. 98 e 99 I.fall., non è equiparabile al giudizio
d’appello, ancorché abbia natura impugnatoria, sicché non si
applicano le norme dettate per il procedimento di gravame e la
mancata comparizione della parte opponente,
tempestivamente costituitasi, in un’udienza successiva alla
prima, non può dar luogo a pronuncia di improcedibilità
dell’opposizione. ».
Di conseguenza, il ricorso deve essere accolto e cassato il
decreto impugnato, in parte qua, con rinvio della causa al
Tribunale di Foggia, in diversa composizione, per il riesame
della opposizione allo stato passivo nonché per le spèse di
questa fase.
PQM
La Corte,

Ric. 2016 n. 02043 sez. M1 – ud. 21-11-2017
-2-

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato, e rinvia la
causa, anche per le spese di questa fase del giudizio, al
Tribunale di Foggia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1a
sezione civile della Corte di cassazione, il 21 novembre 2017.
Il Presidente

Magda Cjistno

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