Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30407 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 13/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30407

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Blu s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rapp.te pro

tempore, elett.te dom.to in Roma, alla Via delle Milizie n. 19,

presso lo studio dell’avv. Gemma Scalia, rapp.to e difeso dall’avv.

GAVAZZI Albertina, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia n. 69/2008/12 depositata il 9/11/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 13/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. SORRENTINO Federico.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Blu s.r.l. in liquidazione contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla società contro la sentenza della CTP di Milano n. 392/21/07 che aveva dichiarato cessata la materia del contendere in relazione agli sgravi effettuati dall’Ufficio e nel resto respingeva il ricorso del contribuente avverso le cartelle di pagamento n. (OMISSIS) per Irap relativa agli anni 2001 e 2001.

Il ricorso proposto si articola due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 13/12/2011 per radunanza della Corte in Camera di Consiglio. La ricorrente ha depositato memoria. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente assume la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; la CTR avrebbe erroneamente ritenuto che l’istanza di definizione di cui all’art. 9 bis L. cit. si perfezioni con l’integrale pagamento delle rate dovute.

La censura è infondata alla luce dei principi espressi da questa Corte (Sez. 5, Ordinanza n. 1443 del 2011; Ordinanza ti. 1650 del 2011; Sez. 5, Sentenza n. 20745 del 06/10/2010) secondo cui il condono previsto alla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, è condizionato dall’integrale pagamento di quanto dovuto e il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo se integrale, essendo insufficiente il solo pagamento della prima rata cui non segua l’adempimento delle successive. Il sistema infatti che condiziona l’insorgere della situazione premiale all’impegno assunto dal contribuente con l’istanza di versare l’importo determinato dalla legge, asseverato dal pagamento della prima rata, vale con esclusivo riferimento alle ipotesi di cui alla L. n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16, non avendo il legislatore previsto la possibilità che il versamento parziale delle somme dovute renda comunque valida l’istanza.

Inammissibile è la seconda censura (omessa e/o insufficiente motivazione in ordine ad un fatto controverso – la CTR non avendo esaminato la disciplina del condono nel suo complesso, avrebbe erroneamente escluso che il condono si perfezionasse con il pagamento della prima rata) in quanto relativa all’interpretazione e l’applicazione delle norme giuridiche. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 4.000,00 oltre spese prenotate a debito.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 4.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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