Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30407 del 19/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30407 Anno 2017
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
sul ricorso 22922-2017 proposto da:
FERRARA SILVIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
BARNABA TORTOLINI n.29, presso lo studio dell’avvocato
ALESSANDRO FERRARA, rappresentato e difeso da se
medesimo;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato avverso l’ordinanza n. 20662/2017 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, depositata il 31/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 14/11/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA
SCALDAFERRI.

Data pubblicazione: 19/12/2017

Il Collegio
rilevato che, ‘con atto notificato in data 25 settembre 2017,
l’avv.Silvio Ferrara ha proposto ricorso per correzione di errore
materiale della ordinanza n.20662/17 di questa Corte,

l’opposizione proposta da Bianco Peche Leonardo Josè rappresentato dall’avv.Ferrara- avverso il provvedimento di
trattenimento presso il C.I.E. di Ponte Galeria e condannato il
Ministero dell’Interno al pagamento in favore del ricorrente
delle spese del giudizio di merita e di quelle del giudizio di
legittimità, liquidate come in dispositivo;
che l’intimata Amministrazione non ha svolto difese avverso
l’istanza di correzione;
considerato che nel ricorso in esame viene richiesta la
correzione dell’errore materiale nel dispositivo della ordinanza
n.20662, là dove questa Corte ha omesso di provvedere sulla
istanza di distrazione delle spese in favore dell’odierno
ricorrente;•
che sussistono le condizioni per la reglazione della motivazione
in forma semplificata; ritenuto che il ricorso è fondato;
ritenuto che, secondo l’orientamento consolidato di questa
Corte (cfr.ex multis: S.U. n.16037/10; Sez.1 n.14831/10;
Sez.6-1 n.8578/14), in caso di omessa pronuncia sull’istanza di
distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio
esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è
costituito dalla procedura di correzione degli errori materiali di
cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. (e non dagli ordinari
mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione
qualificarsi come domanda autonoma), procedura che, oltre ad
Ric. 2017 n. 22922 sez. M1 – ud. 14-11-2017
-2-

depositata in data 31 agosto 2017, con la quale è stata accolta

essere in linea con il disposto dell’art. 93, secondo comma,
cod. proc. civ. -che ad essa sì richiama per il caso in cui la
parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per
onorari e spese- consente il migliore rispetto del principio
costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce

ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai
sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle
pronunce della Corte di cassazione;
che la ricorrenza nella specie di tale ipotesi appare evidente
dall’esame del ricorso per cassazione definito con l’ordinanza
qui irl esame, nelle cui conclusioni, al punto 2, figura compresa
la chiara dichiarazione di anticipazione delle spese con la
conseguente richiesta di distrazione in favore del difensore del
ricorrente;
ritiene pertanto che, in accoglimento delle richiesta, debba
disporsi, a norma degli artt.391 bis e 380 bis cod.proc.civ., la
correzione del dispositivo dell’ordinanza con la aggiunta della
distrazione delle spese liquidate in favore dell’avv.Ferrara,
fermo il resto;
che non vi è luogo per provvedere sulle spese di questo
procedimento (cfr.Cass.n.8103/08);
P.Q.M.
dispone la correzione dell’omissione materiale nel dispositivo
della ordinanza n.20662/17 di questa Corte aggiungendovi, in
fine, la seguente frase: «Dispone la distrazione delle spese di
entrambe le fasi di giudizio in favore dell’avv.Silvio Ferrara che
se ne è dichiarato antistatario , fermo il resto.
Roma, 14 novembre 2017

Ric. 2017 n. 22922 sez. M1 – – LA. 14-11-2017
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con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di

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