Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30406 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 13/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30406

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Tuccillo Costruzioni s.p.a., in persona del legale rapp.te pro

tempore, elett.te dom.to in Roma, alla Via degli Avignonesi 5, presso

lo studio dell’avv. SOPRANO Enrico, dal quale è rapp.to e difeso,

giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Campania n. 226/2007/46 depositata il 15/1/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 13/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. SORRENTINO Federico.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

la controversia promossa da Tuccillo Costruzioni s.p.a. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla società contribuente contro la sentenza della CTP di Napoli n. che aveva respinto il ricorso avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) per Iva, Irpeg e Irap relative all’anno 1999. La CTR. nel richiamare la giurisprudenza di questa Corte in ordine alla legittimità della motivazione degli atti di accertamento o di rettifica facenti riferimento ad elementi conosciuti o conoscibili dal destinatario, riteneva congruamente motivato l’atto di accertamento oggetto di impugnazione su rilievo che lo stesso conteneva riferimento al processo verbale redatto dal nucleo di Polizia tributaria di Napoli, consegnato in copia alla parte. La CTR poi dichiarava di ritrovare “nell’operato dei primi giudici un’analisi critica dettagliata ed esauriente su ogni rilievo mosso dalla società ricorrentè” e rigettava, in quanto non motivate, le eccezioni mosse dalla società.

Il ricorso proposto si articola in unico articolato motivo. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 13/12/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. La ricorrente ha depositato memoria; il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo (con cui deduce: l’violazione art. 360 c.p.c., n. 5 – omessa insufficiente e contraddittoria motivazione – violazione art. 360 c.p.c., n. 3, violazione di legge – violazione art. 112 c.p.c. – violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 56 e 60 – violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 1997. Violazione D.Lgs. n. 472 del 1977, art. 7) la ricorrente lamenta che la CTR non avrebbe fornito risposta in ordine alle eccezioni sollevate con l’atto di appello; nel riproporre a questa Corte i motivi di appello relativi ai rilievi in materia di imposte indirette per l’anno 1998 per i quali, ad avviso della ricorrente, vi sarebbe stata violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, comma 2 e art. 6, afferma che i giudici di appello non avrebbero considerato che la società aveva adempiuto al versamento dell’Iva dovuta; che l’accoglimento del ricorso presentato dalla società avverso l’avviso di accertamento per la dichiarazione Iva relativa all’anno 1997 comporterebbe l’annullamento dell’avviso impugnato; che la CTR non avrebbe valutato infine le contestazioni mosse dalla società in ordine alle sanzioni.

Il ricorso è inammissibile. In ordine alle censure di violazione di legge si osserva che il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, dovendo il ricorrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi tra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la sentenza impugnata e di assolvere, così, il compito istituzionale di verificare il fondamento della suddetta violazione (Sez. 3, Sentenza n. 13066 del 05/06/2007; Sentenza n. 15604 del 12/07/2007). Relativamente al quesito di diritto che la parte aveva l’onere di formulare, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., questa Corte ha ripetutamente affermato (v. Sez. 1, Ordinanza n. 20409 del 24/07/2008; Ordinanza n. 2799 del 05/02/2011) che esso deve consistere in una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto, ponendo il giudice della legittimità in condizione di comprendere – in base alla sola sua lettura – l’errore di diritto asseritamele compiuto dal giudice e di rispondere al quesito medesimo enunciando una “regula iuris (Sez. U, Ordinanza n. 2658 del 05/02/2008); dovendo ritenersi inammissibile non solo il ricorso nel quale il suddetto quesito manchi, ma anche quello nel quale il quesito sia formulato in modo inconferente rispetto alla illustrazione dei motivi d’impugnazione o sia formulato in modo del tutto generico (Sez. U, Sentenza n. 20360 del 28/09/2007). In caso di proposizione di motivi di ricorso per cassazione formalmente unici, ma in effetti articolati in profili autonomi e differenziati di violazioni di legge diverse, sostanziandosi tale prospettazione nella proposizione cumulativa di più motivi, affinchè non risulti elusa la “ratio” dell’art. 366 bis cod. proc. civ., questa Corte ha poi ritenuto che i motivi cumulativi debbano concludersi con la formulazione di tanti quesiti per quanto sono i profili fra loro autonomi e differenziati in realtà avanzati, con la conseguenza che, ove il quesito o i quesiti formulati rispecchino solo parzialmente le censure proposte, devono qualificarsi come ammissibili solo quelle che abbiano trovato idoneo riscontro nel quesito o nei quesiti prospettati, poichè solo per esse può rilevarsi l’adempimento della prescrizione del citato art. 366 bis, dovendo la decisione della Corte di cassazione essere limitata all’oggetto del quesito o dei quesiti idoneamente formulati (Sez. U, Sentenza n. 5624 del 09/03/2009).

Ciò premesso, va affermata la inammissibilità della censura ex art. 112 c.p.c. per genericità del quesito di diritto (:” ai sensi dell’art. 112 c.p.c. il giudice deve pronunciare su tutti i motivi di appello proposti dall’appellante. Costituisce pertanto vizio di omessa pronuncia il rigetto dell’appello per motivi diversi da quelli proposti all’appellante, ovvero per parte dei motivi di proposti, ovvero per i motivi proposti solo in primo grado in luogo di quelli dell’appello non essendo nello stesso esposte, neanche in modo riassuntivo, i motivi di appello sottoposti al giudice di merito, in ordine ai quali si assume resistenza del vizio di omessa pronuncia.

Analoga statuizione di inammissibilità va emessa in ordine all’assunta violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, comma 2, artt. 60 e 6 (primo rilievo) priva di specifiche censure alla decisione impugnata e che si conclude con quesiti generici (“a)in mancanza di fatti certi e/o accertati in sede di verifica non sono ammissibili contestazioni operate sulla base di mere presunzioni, che presuppongono “fatti noti”; b) in mancanza di fatti certi la irrogazione di sanzioni costituisce illegittima inversione dell’onere della prova gravando invece sull’amministrazione finanziaria l’onere di provare l’illegittimità dell’operaio del contribuente sottoposto a verifica”; “ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, il contribuente fino alla notifica dell’atto di avviso ha diritto di avvalersi dell’imposta comunque pagata in conseguenza di un accertamento”) Uguale giudizio di inammissibilità, per l’assenza di specifiche censure alla decisione impugnata nonchè per la genericità del quesito di diritto, va formulato in ordine alla assunta mancata considerazione da parte del giudici di merito dell’avvenuto versamento dell’Iva dovuta (secondo rilievo) – “si chiede alla corte di affermare il seguente principio di diritto: le imposte sono determinate in misura proporzionale all’imponibile e pertanto non è ammissibile una doppia imposizione sullo stesso imponibile quale si determinerebbe in conseguenza di una ingiunzione di pagamento della imposta già versata, seppur in ritardo, in luogo che delle sole sanzioni nella misura prevista dalla legge”: e al mancato riconoscimento del credito di imposta di L. 19.232.000- (terzo rilievo) laddove si censura peraltro l’operato dei verificatori e si deduce che, nelle more del giudizio di appello, la CTP di Napoli avrebbe accolto l’impugnazione di altro avviso di rettifica, concludendo con il quesito di diritto: a) ai fini Iva l’imposta eventualmente accertata in sede di verifica relativamente ad un dato esercizio di imposta non può essere nuovamente computata nell’accertamento dell’anno di imposta successiva; b) il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile comporta che l’annullamento giudiziale con forza di giudicato di un avviso di rettifica dell’Iva relativa all’anno 1997 comporta l’annullamento dell’avviso di accertamento della stessa Iva dovuta per l’anno 1998, Inammissibile è ancora la censura in ordine alla violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 7 – i giudici di merito non avrebbero considerato le eccezioni sollevate nei relativi atti sull’errata applicazione delle sanzioni da parte dell’Ufficio- in quanto priva del quesito di diritto.

Inammissibile è infine la censura in ordine al vizio di motivazione, relativamente alla quale la ricorrente non ha adempiuto all’onere di formulare, nel rispetto dell’art. 366 bis c.p.c., una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Sez. 3, Ordinanza n. 8897 del 07/04/2008). Tale giurisprudenza consolidata fa seguito alla pronuncia a SS.UU. (Sentenza n. 20603 del 01/10/2007) secondo cui, in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006. n. 40 ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti.

Vanno pertanto disattese le considerazioni espresse dalla ricorrente con la propria memoria.

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 4.000,00, oltre spese prenotate a debito.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del”Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 4.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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