Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30406 del 19/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30406 Anno 2017
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
sul ricorso 21966-2017 proposto da:
BOTTIONI VALERIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
DELLE MILIZIE n.38, presso lo studio degli avvocati ANDREA
DE ROSA, e FABIO BORGOGNONI che unitamente lo
rappresentano e difendono;
– ricorrente contro

ALITALIA

SERVIZI

S.P.A.

IN

AMMINISTRAZIONE

STRAORDINARIA;
– intimata –

avverso l’ordinanza n. 16623/2017 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, depositata il 05/07/2017;

Data pubblicazione: 19/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 14/11/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA
SCALDAFERRI.

Il Collegio

Bottioni Valerio ha proposto ricorso per correzione di errore
materiale della ordinanza n.16623/2017 di questa Corte,
depositata in data 5 luglio 2017, con la quale, in accoglimento
del ricorso proposto dal Bottioni e decidendo nel merito, è stata
condannata la Amministrazione Straordinaria della Alitalia
Servizi s.p.a. al pagamento in favore del ricorrente delle spese
del giudizio di opposizione allo stato passivo e di quelle del
giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo;
che l’intimata, Amministrazione Straordinaria della Alitalia
Servizi s.p.a., non ha svolto difese avverso l’istanza di
correzione;
considerato che nel ricorso in esame viene richiesta la
correzione dell’errore materiale nel dispositivo della ordinanza
n.16623/2017, là dove questa Corte ha omesso di provvedere
sulla istanza di distrazione delle spese in favore dei difensori
del ricorrente, avv.ti Andrea De Rosa e Fabio Borgognoni;
che sussistono le condizioni per la redazione della motivazione
in forma semplificata;
ritenuto che il ricorso è fondato;
ritenuto che, secondo l’orientamento consolidato di questa
Corte (cfr.ex multis: S.U. n.16037/10; Sez.1 n.14831/10;
Sez.6-1 n.8578/14), in caso di omessa pronuncia sull’istanza di
distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio
esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è
costituito dalla procedura di correzione degli errori materiali di
Ric. 2017 n. 21966 sez. M1 – ud. 14-11-2017
-2-

rilevato che, con atto notificato in data 27 settembre 2017,

cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. (e non dagli ordinari
mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione
qualificarsi come domanda autonoma), procedura che, oltre ad
essere in linea con il disposto dell’art. 93, secondo comma,
cod. proc. civ. -che ad essa si richiama per il caso in cui la

Onorari e spese- consente il migliore rispetto del principio
costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce
con maggior& rapidità lo scopo del difensore distrattario di
ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai
sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle
pronunce della Corte di cassazione;
che la ricorrenza nella specie di tale ipotesi appare evidente
dall’esame del ricorso per cassazione definito con l’ordinanza
qui in esame, nella cui illustrazione figura compresa la chiara
dichiarazione di distrazione in favore dei difensori del
ricorrente;
ritiene pertanto che, in accoglimento delle richiesta, debba
disporsi, a norma degli artt.391 bis e 380 bis cod.proc.civ., la
correzione del dispositivo dell’ordinanza con la aggiunta della
distrazione delle spese liquidate in favore dei difensori del
Bottioni, fermo il resto;
che non vi è luogo per provvedere sulle spese di questo
procedimento (cfr.Cass.n.8103/08);

P.Q. M .
dispone la correzione dell’omissione materiale nel dispositivo
della ordinanza n.16623/2017 di questa Corte aggiungendovi,
in fine, la seguente frase: «Dispone la distrazione delle spese
di entrambe le fasi di giudizio in favore degli avv.ti Andrea De

Ric. 2017 n. 21966 sez. M1 – ud. 14-11-2017
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parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per

Rosa e Fabio Borgognoni che se ne sono dichiarati antistatari»,
fermo il resto.
Roma, 14 novembre 2017

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