Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30405 del 19/12/2017
Civile Ord. Sez. 6 Num. 30405 Anno 2017
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
sul ricorso 21625-2017 proposto da:
FALLIMENTO DELLA NEST S.P.A., in persona del suo curatore
fallimentare, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MAZZINI
n.11, presso lo studio dell’avvocato ELENA STELLA RICHTER,
rappresentato e difeso dall’avvocato ZENO FORLATI;
– ricorrente contro
‘BANCA POPOLARE SOCIETA’ COOPERATIVA;
PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
– intimato –
avverso l’ordinanza n. 19942/2017 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, depositata il 10/08/2017;
Data pubblicazione: 19/12/2017
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 14/11/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA
SCALDAFERRI.
Il Collegio
Fallimento della Nest s.p.a., in persona del Curatore, ha
proposto ricorso per correzione di errore materiale della
ordinanza n.19942/2017 di questa Corte, depositata in data 10
agosto 2017, con la quale è stato respinto il ricorso proposto
da Banca Popolare sociale cooperativa avverso il decreto
n.2641/15 del Tribunale di Rovigo che aveva rigettato
l’opposizione allo stato passivo proposta dalla ricorrente;
che l’intimata non ha svolto difese avverso l’istanza di
correzione;
considerato che nel ricorso in esame viene richiesta la
correzione dell’errore materiale nella intestazione e nella
motivazione della ordinanza n.19942/2017, là dove questa
Corte ha inesattamente indicato la parte resistente come
«Fallimento Nesta s.p.a.» anziché «Fallimento Nest s.p.a.»;
che sussistono le condizioni per la redazione della motivazione
in forma semplificata;
ritenuto che il ricorso è fondato;
ritenuto che, secondo l’orientamento più volte espresso da
questa Corte, l’omessa, incompleta o inesatta indicazione, nella
sentenza o nella ordinanza decisoria, del nominativo di una
delle parti in causa, non è motivo di nullità, ma costituisce
mero errore, emendabile con la procedura prevista per la
correzione degli errori materiali, qualora dagli atti sia
individuabile inequivocamente la parte pretermessa o
inesattamente indicata, e dal contesto della sentenza risulti con
Ric. 2017 n. 21625 sez. M1 – ud. 14-11-2017
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rilevato che, con atto notificato in data 14 settembre 2017, il
sufficiente chiarezza
tale
identificazione
(cfr.Cass.Sez.3
n.4796/2006; Sez.2 n.5660/2015);
che, nella specie, l’inesattezza dell’indicazione risulta. evidente
atteso che: a)dall’esame della ordinanza n.19942 risulta che
n.2641/2015 del Trib.Rovigo, che a sua volta risulta emesso
nei confronti del Fallimento della Nest s.p.a.; b)che
l’impugnazione decisa è stata introdotta con ricorso notificato
al Fallimento della Nest s.p.a., in persona del Curatore
Riccardo Ghirelli; c)che il Fallimento della Nest s.p.a., in
persona del Curatore Riccardo Ghirelli, si è costituito con
controricorso nel giudizio poi definito con l’ordinanza in
questione;
che, peraltro, dall’esame di tali atti risulta anche l’inesattezza
della indicazione, nella medesima ordinanza, della parte
impugnante, erroneamente identificata come «Banca popolare
sociale cooperativa» anziché Banco Popolare società
cooperativa; sì che deve provvedersi, d’ufficio, alla correzione
anche di tale errore;
ritiene pertanto che debba disporsi, a norma degli artt.391 bis
e 380 bis cod.proc.civ., la correzione dell’ordinanza nel senso
che: a)là dove è scritto «Fallimento Nesta s.p.a.» si legga
«Fallimento Nest s.p.a.»; b)là dove è scritto Banca popolare
sociale cooperativa si legga Banco Popolare società
cooperativa, fermo il resto;
che non vi è luogo per provvedere sulle spese di questo
procedimento (cfr.Cass.n.8103/08);
P.Q.M.
dispone la correzione dell’errore materiale della ordinanza
n.19942/2017 di questa Corte nel senso che là dove è scritto
Ric. 2017 n. 21625 sez. M1 – ud. 14-11-2017
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con essa è stata decisa l’impugnazione avverso il decreto
«Fallimento Nesta s.p.a.» si legga «Fallimento Nest s.p.a.», e
là dove è scritto Banca popolare sociale cooperativa si legga
Banco Popolare società cooperativa, fermo il resto.
Roma, .14 novembre 2017
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