Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30404 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 13/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30404

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.M.T., elett.te dom.to in Roma, alla Via G. Battista

Vico n. 1, presso lo studio dell’avv. RICCI Roberto, dal quale è

rapp.to e difeso, unitamente all’avv. Lamberto Giusti, giusta procura

in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

nonchè

Ministero dell’Economia e delle Finanze;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale dell’Abruzzo n. 127/2007/06 depositatali 25/3/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 13/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. SORRENTINO Federico.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da R.M.T. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza della CTP di Teramo n. 24/2/2006 che aveva respinto il ricorso della contribuente avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) per Irpef 1997. La CTR riteneva la ritualità della notifica degli avvisi di accertamento compiuta presso il domicilio della R., nelle mani del genitore. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c..

Il presidente ha fissato l’udienza del 13/12/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente dichiara la inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze che non risulta aver partecipato al giudizio di appello. Nel merito, con primo motivo (con cui deduce “per violazione delle norme processuali che impongono la motivazione del provvedimento e perciò censurabile ex art. 360 c.p.c., n. 5 (omessa motivazione su un punto essenziale della controversia), nonchè erronea interpretazione e applicazione del combinato disposto della L. n. 241 del 1990, art. 3, del D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 e della L. n. 212 del 2000, art. 17, ex art. 360 c.p.c., n. 3, nella parte relativa all’eccezione formulata per vizi propri della cartella esattoriale in quanto carente dei requisiti previsti dalla L. n. 241 del 1990, art. 3…..) la ricorrente assume che la sentenza sarebbe carente di motivazione in ordine alle eccezioni formulate sul contenuto della cartella nonchè sull’asserita sanatoria dei vizi di notifica degli avvisi di accertamento.

Le censure sono inammissibili. Quanto alle censure di violazione di legge va rilevato che il motivo di ricorso è privo di specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità. I sei quesiti di diritto inoltre sono privi della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice, e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie.

Inammissibile è altresì la censura in ordine alla motivazione in quanto priva di una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Sez. 3, Ordinanza n. 8897 del 07/04/2008). Tale giurisprudenza consolidata fa seguito alla pronuncia a SS.UU. (Sentenza n. 20603 del 01/10/2007) secondo cui, in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti.

Con secondo motivo (con cui deduce: omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione censurabile ex art. 360 c.p.c., n. 5, nonchè per erronea interpretazione e applicazione dell’art. 139 c.p.c. e della L. 20 gennaio 1982, n. 890, art. 7, recante norme in materia di notificazioni a mezzo posta nonchè del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 capo 1 art. 4 Famiglia e convivenza anagrafica) la ricorrente assume che l’assunto che in ogni caso la notifica degli avvisi di accertamento fosse stata effettuata presso il domicilio fiscale della contribuente nelle mani del padre è errato sia dal punto di vista fattuale sia dal punto di vista normativo.

Le censure sono inammissibili in quanto i quattro quesiti di diritto sono privi della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice, e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Sez. 3, Ordinanza n. 19769 del 17/07/2008).

Inammissibile è altresì la censura in ordine alla motivazione in quanto priva di una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Sez. 3, Ordinanza n. 8897 del 07/04/2008).

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00 oltre spese prenotate a debito.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e Finanze, rigetta quello proposto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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