Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30404 del 21/11/2019

Cassazione civile sez. I, 21/11/2019, (ud. 11/11/2019, dep. 21/11/2019), n.30404

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20466 del ruolo generale dell’anno 2018

proposto da:

O.C., rappresentato e difeso, giusta procura speciale

in calce al ricorso, dall’avv. Patrizia Bortoletto, presso lo studio

della quale in Faenza, alla via XX Settembre, n. 29, elettivamente

si domicilia;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, in persona del ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si

domicilia;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto del Tribunale di Bologna depositato in

data 19 maggio 2018.

Fatto

RILEVATO

che:

– O.C. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo, contro il Decreto n. 102 del 2018, emesso dal tribunale di Bologna e depositato in data 19 maggio 2018, che ha respinto l’opposizione contro la decisione della Commissione territoriale, che aveva denegato sia la protezione internazionale, sia quella umanitaria;

– il resistente Ministero dell’Interno ha replicato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con l’unico motivo di ricorso, denunciando la violazione e falsa applicazione della Convenzione di Ginevra in materia di protezione internazionale, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, artt. 2 e 32 Cost., art. 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dell’art. 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, con protocollo facoltativo, il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale non abbia riconosciuto nè la protezione sussidiaria, nè il permesso di soggiorno per motivi umanitari, reputando non credibile la narrazione di fatti che lo avevano indotto a lasciare il suo Paese (la Nigeria);

– a tale decisione il Tribunale sarebbe, peraltro, pervenuto non tenendo in alcun conto gli elementi di riscontro delle sue dichiarazioni, senza, peraltro, disporre accertamenti in ordine alla situazione socio-politica esistente in Nigeria;

– la proposizione del ricorso al tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottrae all’applicazione del principio di allegazione dei fatti posti a sostegno della domanda, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass., 28 settembre 2015, n. 19197 e, in relazione a fattispecie similare, Cass. 13 giugno 2019, n. 15902);

– pertanto, soltanto quando il cittadino straniero che richieda il riconoscimento della protezione internazionale abbia adempiuto l’onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto, sorge il potere-dovere del giudice di accertare, anche d’ufficio, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della protezione richiesta (Cass., 28 giugno 2018, n. 17069; Cass. 30 settembre 2019, nn. 24405 e 24408);

nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato che l’istante aveva reso dichiarazioni contraddittorie sia per quanto riguarda la corresponsione di danaro alle comunità da parte delle compagnie petrolifere,sia con riguardo alla convocazione del capo villaggio per organizzare il combattimento contro la comunità rivale, aggiungendo che le dichiarazioni sono comunque sfornite di ogni elemento di prova;

– le vicende narrate al più, come rilevato dal giudice, evidenziano la percezione personale del rischio paventato da parte dell’istante, il quale, peraltro, non ha allegato neanche di essersi rivolto all’autorità del proprio Stato;

– dalle dichiarazioni non è poi desumibile un collegamento causale tra la situazione di conflitto esistente nel paese di origine e la posizione dell’istante, e quindi il pericolo di un pregiudizio “grave e individuale alla vita o alla persona (…) derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”;

– in difetto di allegazioni circa la sussistenza di ragioni tali da comportare – alla stregua della normativa sulla protezione internazionale – per il richiedente un pericolo di un grave pregiudizio alla persona, in caso di rientro in patria, la vicenda narrata deve considerarsi di natura strettamente privata, come tale al di fuori dai presupposti per l’applicazione della protezione sussidiaria, (cfr. Cass., 15 febbraio 2018, n. 3758); pertanto, alla stregua degli accertamenti di fatto operati dal giudice, non rivedibili in questa sede, non può dirsi che l’istante abbia effettivamente adempiuto l’onere di allegazione sul medesimo incombente, in relazione ai presupposti legali per la concessione della protezione internazionale richiesta, nè che ne sussistano i prescritti presupposti;

– tali considerazioni inducono, altresì, ad escludere – come motivatamente ritenuto dal Tribunale – i presupposti per il riconoscimento anche della protezione umanitaria, non desumendosi dagli atti situazione alcuna di vulnerabilità del richiedente, che anche nel ricorso per cassazione si è limitato ad allegazioni del tutto generiche ed irrilevanti;

– il ricorso è quindi inammissibile e le spese seguono la soccombenza.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese, che liquida in Euro 2100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2019

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