Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30404 del 19/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30404 Anno 2017
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso 19411-2015 proposto da:
FRATELLI MANES SRL, in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAZIO 14, presso lo
studio dell’avvocato GIUSEPPE LAGOTETA, rappresentata e
difesa dall’avvocato LUIGI GIARDINO;
– ricorrente contro

CURATELA DEL FALLIMENTO DI FRATELLI MANES SRL, in
persona del Curatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DI DONNA OLIMPIA 6, presso lo studio dell’avvocato MICHELE
PETRELLA, rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE
LIGUORI;
– controricorrente nonchè contro

Data pubblicazione: 19/12/2017

PREDIMA di MARINO MASSIMILIANO, di TORO MIRKO E C.
SNC;
– intimate avverso la sentenza n. 116/2015 della CORTE D’APPELLO di
CAMPOBASSO, depositata 1’11/05/2015;

non partecipata del 14/11/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA
SCALDAFERRI.

Il Collegio
rilevato che la FRATELLI MANES S.R.L. ha proposto ricorso per
cassazione della sentenza n. 116/2015, depositata in data 11
maggio 2015, con la quale la Corte di appello di Campobasso
ha rigettato il reclamo da essa interposto ai sensi dell’art. 18
della legge fallimentare avverso la sentenza del Tribunale di
Larino n. 37/2014 con cui era stato dichiarato il suo fallimento;
che la curatela fallimentare di FRATELLI MANES S.R.L. si è
costituita con controricorso;
considerato che il primo motivo di ricorso lamenta la nullità
della sentenza e la violazione di legge per avere la Corte
territoriale respinto l’eccezione di violazione dell’art. 15 della
legge fallimentare collegata al non avere avuto alcuna notizia
del ricorso per fallimento giusta l’inesistenza e la radicale
nullità della sua notificazione;
che il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 5
I.f. per avere la Corte distrettual erroneamente valutato il
superamento della soglia di euro 30.000,00 valorizzando
attestazioni di creditori che non potevano in alcun modo esser
ritenute utilizzabili;

Ric. 2015 n. 19411 sez. M1 – ud. 14-11-2017
-2-

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

che il terzo motivo di ricorso lamenta il vizio di motivazione per
avere la Corte territoriale omesso di «dedurre e correttamente
valutare» l’assenza dell’unico creditore istante come desistenza
implicita all’iniziativa di fallimento;
che il quarto motivo di ricorso deduce l’incostituzionalità

stabilisce il termine di trenta giorni per proporre ricorso per
cassazione avverso la sentenza della Corte di appello;
che la curatela ha eccepito la tardività del ricorso e comunque
ne ha dedotto la inammissibilità e l’infondatezza nel merito;
che sussistono le condizioni per la redazione in forma
semplificata della motivazione;
ritenuto che è fondata l’eccezione pregiudiziale di tardività del
ricorso sollevata dalla curatela atteso che la notificazione della
sentenza impugnata è avvenuta (secondo quanto risulta dalle
stesse dichiarazioni della ricorrente) in data 11 maggio 2015,
ed il ricorso introduttivo del presente giudizio risulta passato
per la notifica all’Ufficiale giudiziario in data 10 luglio 2015,
oltre il termine di trenta giorni indicato per l’incombente
dall’art. 18 della legge fallimentare;
che la questione di costituzionalità prospettata dalla ricorrente
(con riguardo alla irragionevolezza del termine fissato dalla
norma speciale) si mostra manifestamente infondata, atteso
che la indicazione del termine ridotto corrisponde alle esigenze
di celerità del procedimento di contestazione della sentenza di
fallimento, che ragionevolmente sono state ritenute dal
Legislatore tali da imporre una riduzione del termine ordinario
per proporre ricorso per cassazione (Sez. 1, Sentenza n. 7384
del 14/04/2016);
che, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso si
impone, con la conseguente condanna della società ricorrente
Ric. 2015 n. 19411 sez. M1 – ud. 14-11-2017
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dell’art. 18 comma 13° della legge fallimentare, laddove

al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano come in
dispositivo;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
rimborso in favore del controricorrente delle spese di questo

generali forfetarie e accessori di legge.
Dà inoltre atto, ai sensi dell’art.13 comma 1 quater D.P.R.
n.115/2002, della sussistenza dei presupposti per il
versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a
norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 novembre
2017

giudizio, in C 6.100,00 (di cui C 100,00 per esborsi) oltre spese

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