Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30403 del 30/12/2011
Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 13/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30403
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,
domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
Luisi Archetta e C. s.a.s., in persona del legale rapp.te pro
tempore, elett.te dom.to in Caserta, alla Via Turati 55, presso lo
studio dell’avv. IMONDI Augusto, dal quale è rapp.to e difeso;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Campania n. 226/2007/28 depositata il 28/12/2007;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 13/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. SORRENTINO Federico.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da Litisi Archetta e C. s.a.s., contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dalla società contro la sentenza della CTP di Caserta n. 106/15/2006 che aveva respinto il ricorso avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) per omesso versamento Iva relativa all’anno 2000.
La CTR riteneva l’Amministrazione decaduta dall’azione accertatrice D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 17, per avere l’Ufficio formato e reso esecutivo il ruolo il 14/6/2004, in relazione alla dichiarazione presentata il 9/10/2001. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso la società. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 13/12/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 36 bis, del D.P.R. n. 602 del 1973, del D.L. n. 143 del 2003, art. 17 e art. 1, comma 2 octies, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La CTR avrebbe erroneamente escluso l’applicabilità alla fattispecie in esame della disciplina transitoria di cui alla L. n. 156 del 2005, art. 1, commi 5 bis e 5 ter, nonchè del D.L. n. 143 del 2003, art. 1, comma 2 octies, che prorogava al 31/12/2005 i termini di decadenza di cui all’art. 17 cit..
La censura è fondata alla luce dei principi espressi da questa Corte (Sentenza n. 2212 del 31/01/2011) secondo cui, in tema di riscossione delle imposte sui redditi, il D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2005, n. 156 – emanato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 2005 di declaratoria di incostituzionalità del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, che ha fissato, al comma 5-bis, i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alla pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni ed ha stabilito all’art. 5-ter, sostituendo il D.Lgs. 29 febbraio 1999, n. 46, art. 36, comma 2, che per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento debba essere notificata, a pena di decadenza, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ha un inequivoco valore transitorio e trova applicazione non solo alle situazioni tributarie anteriori alla sua entrata in vigore, ma anche a quelle ancora non definite con sentenza passata in giudicato.
Quanto sopra ha effetto assorbente sulla ulteriore censura.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Campania.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Campania.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011