Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30402 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 13/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30402

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

Z.F.M.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio n. 762/2007/40 depositata il 28/12/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 13/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. SORRENTINO Federico.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Z.F.M. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Latina n. 286/4/2005 che aveva respinto il ricorso avverso l’avviso di rettifica n. (OMISSIS) Iva 1997.

Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 13/12/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la insufficiente motivazione della decisione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La CTR non avrebbe preso in alcuna considerazione le argomentazioni svolte dall’Ufficio con l’atto di appello comprovanti lo svolgimento, da parte dello Z., dell’attività di affittacamere. La censura è fondata. La indebita fatturazione al contribuente dei servizi e degli acquisti effettuati per conto e nell’interesse dei proprietari degli immobili non costituisce argomentazione sufficiente per contraddire le considerazioni espresse dall’Ufficio con l’atto di appello con riferimento all’acquisto per importi considerevoli per biancheria, coperte, asciugamani etc., al contenuto delle fatture attive (es. fattura (OMISSIS)), al totale dei versamenti e bonifici effettuati sul c/c 3479/70 del Monte dei Paschi di Siena intestato allo Z..

Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; la sentenza sarebbe affetta da contraddittorietà laddove la CTR dichiara di accogliere l’appello del contribuente senza specificare se tale pronuncia si riferisca alla domanda principale o a quella subordinata.

La censura è infondata. Secondo quanto affermato da questa Corte (Sent. 9/5/2007 n. 10637; n. 17392 del 30/08/2004) sussiste un contrasto tra motivazione e dispositivo che da luogo alla nullità della sentenza solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale. Ciò non ricorre nel caso in esame laddove la CTR non ha specificato in motivazione le singole censure sollevate con l’atto di appello, limitandosi ad affermare t; il contribuente chiede la riforma della decisione impugnata., accoglie l’appello del contribuente…fa proprie le argomentazioni esposte dal contribuente”.

Con terzo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate assume la contraddittorietà della motivazione laddove, dopo avere affermato resistenza di una indebita detrazione dei costi, ha dichiarato di accogliere l’appello del contribuente.

La censura è fondata. L’accoglimento dell’appello del contribuente – con integrale annullamento dell’avviso di rettifica- non risulta giustificato dalle considerazioni espresse dalla CTR circa l’indebita detrazione dei costi.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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