Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30402 del 19/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30402 Anno 2017
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso 17060-2015 proposto da:
DE ANGELIS GIANFRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEL BANCO DI SANTO SPIRITO 42, presso lo studio
dell’avvocato GIUSTINO DI CECCO, che lo rappresenta e
difende;
– ricorrente contro

FALLIMENTO N. 690/2012 DELL’AGENTE DI CAMBIO GIARDINA
SALVATORE;
– intimato –

avverso il decreto n. 409/2015 del TRIBUNALE di ROMA,
depositato il 22/05/2015;

A 3-

Data pubblicazione: 19/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 14/11/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA
SCALDAFERRI.
Il Collegio
rilevato che, con ricorso passato per la notifica postale il 22

per cassazione del decreto n. 409/15, depositato in data 22
maggio 2015, con il quale il Tribunale di Roma ha rigettato
l’opposizione allo stato passivo del FALLIMENTO DI SALVATORE
GIARDINA proposta dall’odierno ricorrente;
che l’intimata curatela non si è costituita;
considerato che con il primo motivo il ricorrente deduce la
nullità del decreto opposto e comunque la violazione di legge
lamentando che il Tribunale, pur riconoscendo l’illegittimità del
decreto di esecutorietà del giudice delegato per lesione del
diritto di difesa, abbia deciso nel merito anziché limitarsi a
dichiararne la nullità;
che con il secondo motivo deduce la «violazione degli artt.2697
c.c. e 116 c.p.c., con conseguente vizio di motivazione per
errata valutazione dei documenti prodotti dal ricorrente a
supporto della propria pretesa» per compensi di attività
professionale;
che sussistono le condizioni per la redazione della motivazione
in forma semplificata;
ritenuto che il primo motivo di ricorso si palesa infondato
atteso che il procedimento di verificazione dello stato passivo si
compone di due fasi, una necessaria avanti al giudice delegato
e una eventuale di opposizione avverso il decreto di esecutività
dello stato passivo, che sono pur sempre parte dello stesso
complesso giudizio avente per finalità la determinazione
dell’ammontare dei crediti ammessi al riparto; che, pertanto, la
Ric. 2015 n. 17060 sez. M1 – ud. 14-11-2017
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giugno 2015 DE ANGELIS GIANFRANCO ha proposto ricorso

fase di opposizione non ha solo carattere rescindente di
eventuali invalidità compiute nella prima fase di verificazione,
ma ha anche carattere rescissorio, sostituendosi la decisione
del Tribunale a quella del giudice delegato; che quindi nella
specie il Tribunale -pur dando atto della mancata provocazione

cognizione sommaria, sulla questione dell’esistenza della data
certa di una scrittura prodotta- ha rettamente ritenuto che sul
punto il contradditorio pieno si fosse realizzato in fase di
opposizione e ha altrettanto rettamente proceduto a valutare il
merito della controversia, sì che non è dato ravvisare -né
invero risulta apprezzabilmente allegato- sotto quale profilo
sarebbe residuata nella specie una lesione del diritto di difesa
dell’odierno ricorrente (sulla particolare natura del giudizio di
opposizione cfr.in motivazione Cass. Sez. 1, Sentenza n.
9617 del 11/05/2016);
che il secondo motivo è inammissibile poiché, confondendo
nella stessa sua prospettazione la violazione dei principi
astratti posti dagli artt.2697 cod.civ. e dall’art.116
cod.proc.civ. con questioni inerenti alla valutazione in concreto
delle prove in atti (cfr.ex multis Cass.n.27000/16;
n.26110/15), mira in effetti a far compiere a questa Corte un
nuovo giudizio sull’idoneità dei documenti prodotti dall’odierno
ricorrente a provare il credito non ammesso; che tale riesame
non rientra nella verifica di legittimità consentita a questa
Corte, neppure sotto il profilo del vizio contemplato dal nuovo
testo dell’art.360 comma 1 n.5 cod.proc.civ. (nella specie
applicabile ratione temporis), secondo cui il ricorrente deve
indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il
“dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il
“come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione
Ric. 2015 n. 17060 sez. M1 – ud. 14-11-2017
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del contradditorio, da parte del giudice delegato nella fase di

processuale tra le parti e la sua “decisività” (cfr.ex multis:
Cass.S.U.n.8053/14);
che – pertanto deve rigettarsi il ricorso, senza provvedere sulle
spese non avendo parte intimata svolto difese;
P.Q.M.

Dà inoltre atto, ai §ensi dell’art.13 comma 1 quatér D.P.R.
n.115/2002, della sussistenza dei presupposti per il
versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a
norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 novembre
2017
Il

rigetta il ricorso.

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