Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30401 del 30/12/2011
Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 13/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30401
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,
domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
C.U., elett.te dom.to in Roma, alla Via Nizza n. 45,
presso lo studio dell’avv. FIORENTINI Stefano, dal quale è rapp.to e
difeso, giusta procura in atti;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale del Lazio n. 379/2007/01 depositata il 13/12/2007;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 13/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. Sorrentino.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da C.U. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Roma n. 389/4/2005 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento Irpef 1998.
La CTR fondava la propria decisione sulla sentenza dello stesso giudice n. 112/20/2007 depositata il 27/9/2007. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso il contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 13/12/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo la ricorrente assume la violazione degli artt. 2909 e 2697 c.c., artt. 324, 325 e 327 c.p.c. relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; la CTR avrebbe violato tali norme nel fondare la propria decisione su altra sentenza della CTR per la quale non era ancora decorso il termine per l’impugnazione – impugnazione peraltro sopravvenuta.
La censura è fondata. Il mancato passaggio in giudicato, all’epoca della decisione -13/11/2007- della sentenza n. 112/20/2007 depositata il 27/9/2007, comporta la inidoneità della stessa ad estendere i suoi effetti al presente giudizio. Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011