Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30400 del 30/12/2011
Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 13/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30400
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
APA s.r.l. in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to
in Roma, alla via Claudio Monteverdi 16, presso lo studio dell’avv.
Consolo Giuseppe, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in
atti;
– ricorrente –
contro
Comune di Roma, in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te
dom.to in Roma, alla via del Tempio di Giove n. 21, presso lo studio
dell’avv. Avenati Fabrizio, dal quale è rapp.to e difeso, giusta
procura in atti;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale del Lazio n. 168/2007/12 depositata il 14/04/2007;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 13/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, dott. SORRENTINO Federico che ha concluso per la
dichiarazione di estinzione.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La controversia promossa da APA s.r.l. contro il Comune di Roma è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dall’APA contro la sentenza della CTP di Roma n. 396/43/2005 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso della contribuente avverso 30 avvisi di accertamento n. (OMISSIS) Pubblicità (OMISSIS). Il ricorso proposto dalla contribuente si articola in unico motivo. Resiste con controricorso il Comune, il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Fissata l’udienza per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso con accettazione. Alla rinuncia e alla sua accettazione da parte del Comune controricorrente consegue la estinzione del giudizio.
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011