Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30400 del 19/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 30400 Anno 2017
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso 12870-2015 proposto da:
STEFANA SPA, in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA, 259, presso
lo studio dell’avvocato MARCO PASSALACQUA, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCO ARATO,
LUCIA RADICIONI, VALERIO VALSERIATI;
– ricorrente contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del
legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
XX SETTEMBRE 98/E, presso lo studio dell’avvocato SABRINA
CHERCHI, rappresentata e difesa dall’avvocato MADDALENA
ARLENGHI;
– controricorrentle –

Data pubblicazione: 19/12/2017

avverso il decreto n. 10/2015 della CORTE D’APPELLO di
BRESCIA, depositata il 07/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 14/11/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA

Il Collegio
rilevato che, con ricorso notificato in data 14 maggio 2015, la
STEFANA S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione del decreto
depositato in data 11 marzo 2015, con il quale la Corte di
appello di Brescia, adita in sede di reclamo dalla s.p.a. Monte
dei Paschi di Siena avverso il provvedimento con il quale il
Tribunale di Brescia aveva accolto la richiesta, formulata dalla
odierna ricorrente a norma dell’art.169 bis I.fall. in . sede di
ammissione a concordato preventivo prenotativo, di
autorizzazione alla sospensione per sessanta giorni dei
contratti bancari per anticipazioni in essere con vari Istituti di
credito tra i quali la reclamante, ha dichiarato la nullità del
provvedimento e del relativo procedimento ed ha rimesso le
parti innanzi al primo giudice, attesa la violazione del principio
del contradditorio nei confronti della s.p.a. Monte dei Paschi di
Siena;
che l’intimata s.p.a. MONTE DEI PASCHI DI SIENA resiste con
controricorso, chiedendo il rigetto del ricorso;
considerato che con il primo motivo la ricorrente lamenta
l’erroneità del provvedimento nella parte in cui la Corte
distrettuale ha affermato la necessità di assicurare il
contraddittorio con le controparti dei contratti di cui nel preconcordato si chiede la sospensione;
che con il secondo motivo la ricorrente censura il decreto
impugnato per aver ritenuto applicabile l’istituto della
Ric. 2015 n. 12870 sez. M1 – ud. 14-11-2017
-2-

SCALDAFERRI.

rimessione della controversia al primo giudice, inapplicabile alla
fattispecie;
che con il terzo motivo la ricorrente censura il decreto
impugnato nella parte in cui ha regolato le spese di lite;
che la ricorrente ha depositato memoria;

in forma semplificata;
ritenuto che il ricorso non supera il vaglio preliminare di
ammissibilità, cui il Collegio deve procedere d’ufficio;
che, in tema di concordato preventivo con riserva, è
inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.
avverso il decreto con il quale il tribunale, nell’assegnare il
termine per la presentazione tlella-,proposta, del piano e della
documentazione, abbia altresì autorizzato, ai sensi dell’art. 169
bis I.fall., la sospensione di contratti (nella specie, bancari) in
corso di esecuzione, trattandosi di provvedimento privo dei
requisiti della decisorietà e della definitività che consentano di
equiparare il provvedimento stesso (ai fini della applicazione
della norma costituzionale) alle sentenze (Sez. 6 – 1,
Ordinanza n. 4176 del 02/03/2016);
che pertanto si impone la declaratoria di inammissibilità del
ricorso;
che la mancanza, al momento del ricorso, di precedenti
pronunce di questa Corte nel senso qui evidenziato -in unione
con il rilievo d’ufficio della inammissibilità- giustificano la
compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese tra le
parti.
Dà inoltre atto, ai sensi dell’art.13 comma 1 quater D.P.R.
n.115/2002,

della sussistenza dei

Ric. 2015 n. 12870 sez. M1 – ud. 14-11-2017
-3-

presupposti

per il

che sussistono le condizioni per la redazione della motivazione

versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a
norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 novembre

2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA