Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3040 del 06/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/02/2017,  n. 3040

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21934/2015 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CALABRIA 56,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BONARRIGO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONINO GAZZARA giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

PR.GI. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALDO BONZI

88, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO PROFILIO, rappresentato

e difeso dall’avvocato SALVATORE LEONE giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 196/2015 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 10/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 stata depositata la seguente relazione.

“1. PR.GI. convenne in giudizio P.G. davanti al Tribunale di Messina e, sulla premessa di aver condotto in locazione un appartamento di proprietà del convenuto, chiese che questi fosse condannato al pagamento, in suo favore, delle somme percepite in misura eccedente il canone legale, ai sensi della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 79.

Si costituì tardivamente il P., eccependo che nella specie non era applicabile la disciplina del c.d. equo canone, ai sensi dell’art. 26, della legge cit., essendo l’immobile sito in un Comune con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

Il Tribunale rigettò la domanda e compensò le spese di giudizio.

2. La pronuncia è stata appellata dall’attore soccombente e la Corte d’appello di Messina, con sentenza del 10 aprile 2015, in riforma della decisione del Tribunale ha accolto la domanda del Pr., condannando il P. alla restituzione della somma di Euro 10.584,35, oltre interessi e con il carico delle spese dei due gradi di giudizio.

3. Contro la sentenza d’appello ricorre P.G. con atto affidato a due motivi.

Resiste PR.GI. con controricorso.

4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere rigettato.

5. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 416, 420 e 447 c.p.c.; con il secondo, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c..

5.1. I motivi sono entrambi privi di fondamento.

5.2. Quanto al primo, va rilevato che la doglianza è centrata principalmente sul fatto che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere tardiva l’eccezione proposta dall’odierno ricorrente di inapplicabilità dell’equo canone ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 26. Secondo il ricorrente, trattandosi dell’applicazione di una norma di legge, non era ipotizzabile alcuna decadenza, in quanto il Giudice è tenuto a fare applicazione delle norme anche senza una tempestiva eccezione di parte.

Tuttavia, la doglianza dimostra di non cogliere la ratio decidendi della sentenza impugnata nella sua globalità. La Corte d’appello, infatti, pur avendo rilevato che l’eccezione di inapplicabilità dell’equo canone era stata tardivamente sollevata, ha poi, nella sostanza, scrutinato ugualmente la questione, pervenendo alla conclusione che non sussistevano, nella specie, tutte le condizioni di cui all’art. 26 suindicato. La sentenza ha ricordato che, pur essendo la popolazione del Comune ove è sito l’immobile in questione inferiore a 5.000 unità nel momento della stipulazione del contratto, poichè era certo che vi era stato un incremento della popolazione dal 1991 al 2000, non era stato dimostrato che tali aumenti fossero stati inferiori a quelli della media nazionale, come previsto dal citato art. 26.

La Corte d’appello ha correttamente richiamato la sentenza 14 dicembre 2002, n. 17952, di questa Corte, la quale ha chiarito che, per determinare “se un Comune rientri nella categoria di cui al citato articolo occorre fare riferimento al censimento del 1971, onde se da detto censimento la popolazione residente risulta essere superiore ai 5.000 abitanti vanno applicate le norme dell’equo canone, mentre nel caso contrario non si ha un’automatica esclusione dell’applicabilità degli artt. da 12 a 25 della legge, occorrendo esaminare se nel quinquennio precedente alla sua entrata in vigore e successivamente ogni quinquennio la popolazione abbia subito un qualche aumento. La ratio dell’art. 26, è, pertanto, da individuarsi nel fatto che si è ritenuto opportuno che il canone vincolato vi fosse in tutti i Comuni di una certa dimensione abitativa, ed, altresì, in tutti quei Comuni nei quali, anche se piccoli, vi fosse stato un aumento della popolazione sensibile e tale da potere determinare una situazione di tensione abitativa”.

Le argomentazioni della Corte di merito – che attengono al merito della questione in quanto affermano che non erano stata dimostrata l’esistenza di tutte le condizioni necessarie per la non applicabilità del regime dell’equo canone – non sono in sostanza contestate nel ricorso, il quale si limita ad affrontare la questione procedurale (con richiami al problema del riparto dell’onere della prova) e compie solo un rapido accenno alla circostanza per la quale ciò che conta sarebbe solo il dato numerico della popolazione nel momento della stipula del contratto; il che, appunto, dimostra di non cogliere la ratio decidendi della sentenza e della stessa norma derogatoria invocata.

5.3. Quanto al secondo motivo, concernente la condanna alle spese, si osserva che esso non è neppure un motivo vero e proprio di ricorso.

La sentenza in esame non ha fatto altro che applicare doverosamente il principio della soccombenza, per cui non è chiaro di cosa possa oggi dolersi il ricorrente.

6. Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada trattato in camera di consiglio per essere rigettato”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Non sono state depositate memorie alla trascritta relazione.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni, con le seguenti precisazioni.

La citata sentenza n. 17952 del 2002 – alla quale il Collegio intende dare continuità con la presente decisione – ha chiarito che, ai fini dell’applicazione del c.d. equo canone, non conta soltanto la consistenza della popolazione del Comune al momento del censimento del 1971, ma anche il successivo sviluppo della medesima. Ne consegue che la circostanza, accertata dalla Corte di merito, per cui la popolazione del Comune di Venetico era nel 1996 (anno di stipula del contratto) inferiore a 5.000 abitanti, se conduce a ritenere pressochè pacifico che tale consistenza vi fosse anche nel 1971, non consente di per sè di ritenere dimostrata la persistenza delle condizioni per l’esclusione dell’equo canone alla luce dei costanti incrementi della popolazione cui fa riferimento la sentenza impugnata, con un accertamento di merito insindacabile in questa sede.

2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

In considerazione degli esiti alterni dei giudizi di merito e della particolarità della questione, la Corte stima equo compensare integralmente le spese del giudizio di cassazione.

Sussistono tuttavia le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 3 Civile, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2017

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