Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 304 del 12/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 12/01/2010, (ud. 04/12/2009, dep. 12/01/2010), n.304

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

A.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 12/2006 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di NAPOLI, depositata il 03/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

04/12/2009 dal Consigliere Dott. DI IASI Camilla;

udito per il ricorrente l’Avvocato dello Stato BARBARA TIDORE, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per Cassazione nei confronti di A.M. (che e’ rimasto intimato) e avversa la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di atto di irrogazione, da parte dell’ufficio Iva di Napoli, della sospensione dell’esercizio dell’attivita’ per aver commesso, dal (OMISSIS), tre distinte violazioni dell’obbligo di emissione dello scontrino fiscale, la C.T.R. Campania accoglieva l’appello del contribuente e revocava l’ordinanza di sospensione affermando che doveva ritenersi illegittimo il provvedimento di sospensione emesso ai sensi del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 12, comma 2 perche’ il contribuente aveva definito D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 16, comma 3 gli illeciti posti a base del provvedimento di sospensione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico moti vo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, comma 3, e D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 3 nonche’ L. n. 249 del 1997, art. 8 comma 9 la ricorrente rileva che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimita’, il cit. art. 12, comma 2, prevedendo la sospensione della licenza o dell’autorizzazione in caso di definitivo accertamento, in tempi diversi, di tre diverse violazioni all’obbligo di emettere scontrino fiscale, “anche se non siano state irrogate o non siano irrogabili sanzioni accessorie”, e’ da ritenersi norma speciale rispetto al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, comma 3 e che pertanto l’intervenuta definizione ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16 non incide sul provvedimento di sospensione.

La censura e’ fondata.

La giurisprudenza di questo giudice di legittimita’ (alla quale il collegio intende dare continuita’, in assenza di valide ragioni per discostarsene) ha affermato che il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 12, comma 2 il quale prevede la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio ovvero dell’esercizio dell’attivita’ nel caso in cui siano state accertate nel corso di un quinquennio tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale, ha carattere speciale rispetto alla norma generale contenuta nel D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, comma 3, con la conseguenza che l’irrogazione di detta sanzione non e’ impedita dalla definizione agevolata prevista da quest’ultima disposizione (v. Cass. n. 2439 del 2007 e successive conf. nn. 25458 del 2008 e 25671 del 2008).

Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata dove essere cassata con rinvio ad altro giudice che provveda a decidere la controversia facendo applicazione del principio sopra esposto ed a liquidarsi le spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Campania.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2010

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