Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 304 del 10/01/2017
Cassazione civile, sez. VI, 10/01/2017, (ud. 03/11/2016, dep.10/01/2017), n. 304
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2151/2015 proposto da:
G.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE
MILIZIE 48, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CORVASCE,
rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO PISCITELLI, giusta
procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A., P.IVA (OMISSIS), elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI 15, presso lo studio
dell’avvocato OBERDAN TOMMASO SCOZZAFAVA, che la rappresenta e
difende in virtù di delega in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 234/2014 del TRIBUNALE di BINEVENTO, emessa il
02/05/2014 e depositata il 20/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
03/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ULIANA ARMANO;
udito l’Avvocato Francesco Corvasce (delega verbale Avvocato Vincenzo
Piscitelli), per la ricorrente, che si riporta al ricorso ed alla
memoria;
udito l’Avvocato Patrizia Marino (delega verbale Avvocato Oberdan
Tommaso Scozzafava) per la controricorrente, che concorda nella
relazione.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
E’ stata depositata la seguente relazione;
Il relatore Cons. Dott. Uliana Armano, letti gli atti depositati:
1. G.C. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del tribunale di Benevento del 20-6-14 che ha confermato il rigetto della domanda di risarcimento danni da lei proposta nei confronti Autostrade per l’Italia s.p.a..
L’intimata si è difesa con controricorso.
Il ricorso è soggetto alla disciplina dettata dagli artt. 360 bis, 375, 376 e 380 bis c.p.c., come formulati dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 e può essere trattato in Camera di consiglio e dichiarato inammissibile.
2. Con l’unico motivo si denunzia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Il ricorrente deduce che incomprensibile il giudice d’appello ha ritenuto di dover rigettare la domanda nonostante la copiosa documentazione allegata alle note ex art. 320 c.p.c., ritualmente depositate in cancelleria ed eseguita nel corso del giudizio di primo grado. Il giudice aveva quindi omesso di considerare una prova fondamentale precostituita pervenendo una conclusione completamente diversa dalla realtà processuale.
3. Il motivo è inammissibile.
Si osserva che il giudice d’appello ha affermato che il verbale della polizia stradale relativo all’intervento non si rinveniva agli atti,nonostante sia citato nell’atto d’appello. Il detto documento non risultava legato nel fascicolo d’olio di primo grado, nè risultava prodotto in udienza sempre nel predetto grado di giudizio, nè risultava prodotto in grado d’appello. Pertanto il giudice dell’impugnazione concludeva che, a fronte della contestazione della società circa la stessa sussistenza del sinistro, la domanda non poteva che essere rigettata.
Il motivo di ricorso inammissibilmente denunzia un vizio di natura revocatoria, assumendo che il giudice ha affermato la mancanza agli atti di un documento che invece si trovava regolarmente prodotto. La relazione è stata comunicata alle parti. La ricorrente ha presentato memoria.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
Il Collegio riunito in Camera di consiglio condivide la ragioni in fatto ed in diritto esposte nella relazione non scalfite dal contenuto della memoria e dichiara inammissibile il ricorso. Spese alla soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 5.200,00,di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2017