Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 304 del 10/01/2011

Cassazione civile sez. III, 10/01/2011, (ud. 24/11/2010, dep. 10/01/2011), n.304

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30075-2006 proposto da:

M.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli Avvocati NARDELLI FRANCO, MORANI MIRCO con studio in

38100 TRENTO, VIA MAZZINI 14 giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. (in breve R.F.I.) rappresentata dal

suo institore Avv. S.V., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIULIO CESARE 95, presso lo studio dell’avvocato PALUMBO

FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avvocato BRUGGER SIEGFRIED

giusta delega a margine del controricorso;

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO (OMISSIS) in persona del Presidente

p.t. Dott. D.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BASSANO DEL GRAPPA 24, presso lo studio dell’avvocato COSTA MICHELE,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati VON GUGGENBERG

RENATE, LARCHER MARIA giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 111/2006 della CORTE D’APPELLO di TRENTO SEDE

DISTACCATA DI BOLZANO, emessa il 17/5/2006, depositata il 12/06/2006,

R.G.N. 87/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2010 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato FRANCESCO PALUMBO per delega dell’Avvocato SIEGFRIED

BRUGGER;

udito l’Avvocato MICHELE COSTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per l’accoglimento del 2^ e 3^ motivo,

rigetto degli altri motivi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il M. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento che ha respinto il suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano che aveva rigettato la domanda da. lui proposta contro la Rete Ferroviaria Italiana spa e la Provincia Autonoma di Bolzano affinchè fosse emessa sentenza ex art. 2932 c.c. in relazione ad un immobile da lui tenuto in locazione. Il Tribunale aveva, altresì, respinto la domanda del M. tendente a conseguire dalle controparti il risarcimento del danno sofferto per aver confidato nella promessa di vendita dell’alloggio e la Corte d’appello (confermando anche sul punto la prima sentenza) ha ritenuto che la domanda originariamente fosse stata proposta ex art. 1338 c.c., sicchè era inammissibile in appello la sua trasformazione in domanda ex art. 1337 c.c..

Il ricorso per cassazione del M. è svolto in tre motivi. Si difendono con distinti controricorsi sia la Rete Ferroviaria Italiana spa, sia la Provincia Autonoma di Bolzano.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente sostiene che la sentenza sarebbe nulla, ex art. 167 c.p.c., in quanto la contestazione in ordine alla proprietà, dell’immobile avvenne solo con la memoria ex art. 184 c.p.c., così da non consentirgli di provare che la RFI era proprietaria effettiva del bene, nonostante le equivoche risultanze tavolari.

Il secondo motivo censura la sentenza perchè avrebbe illegittimamente interpretato la domanda come proposta ex art. 1338 c.p.c. (anzichè ex art. 1337 c.p.c.), ritenendola altrettanto illegittimamente inammissibile siccome nuova in appello.

Il terzo motivo censura i vizi della motivazione laddove la sentenza ha respinto nel merito la sua domanda risarcitoria.

Il primo motivo è infondato, non solo in quanto la sentenza contiene l’accertamento (in questa sede neppure censurato) della proprietà del bene in capo al demanio pubblico della Provincia di Bolzano, ma soprattutto in quanto essa accerta pure che il M. non ha neanche provato di godere dei requisiti previsti dalla evocata legge per acquistare l’immobile. Si tratta di accertamenti di fatto che, siccome adeguatamente motivati, non sono censurabili in cassazione.

Il secondo motivo è inammissibile per difetto èinteresse del ricorrente, in quanto il giudice, pur avendo dichiarato inammissibile per novità la domanda ex art. 1337 c.p.c., ha comunque deciso nel merito della stessa.

Il terzo motivo è infondato, in quanto, in ordine al rigetto della domanda risarcitoria per responsabilità precontrattuale, la sentenza ha reso una motivazione congrua e logica, nonchè immune da vizi giuridici (rispettando l’onere di diligenza il M. avrebbe potuto verificare la situazione tavolare, così da accertarsi che la proprietà dell’immobile non ricadeva su RFI, bensì sul Ministero delle Finanze che, a sua volta, la aveva trasferita ope legis alla Provincia, cfr. pag. 12 sent.).

Il ricorso deve essere, pertanto, respinto, con condanna del ricorrente a rivalere ciascuna delle parti resistenti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge, in favore di ciascuna delle parti resistenti.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2011

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