Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30399 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 07/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30399

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27903-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

M.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 154/08/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di CATANZARO del 23.10.08, depositata il 04/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO VALITUTTI.

E1 presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ALFREDO

POMPEO VIOLA.

Fatto

LA CORTE

– rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Con sentenza n. 154/8/08 la CTR della Calabria rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Paola nei confronti della sentenza di primo grado, con la quale era stato accolto il ricorso proposto da M.M. nei confronti dell’avviso di rettifica ai fini IVA per l’anno 1992. La CTR riteneva, invero, affetto da nullità l’atto impositivo, poichè motivato con rinvio ad un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza non allegato all’avviso di rettifica, in violazione del disposto della L. n. 212 del 2000. Avverso la sentenza n. 154/8/08 ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, articolando due motivi, con i quali deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56 e L. n. 241 del 1990, art. 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l’insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Il primo motivo di ricorso appare manifestamente fondato, assorbito il secondo. Va osservato, infatti, che in tema di motivazione degli atti impositivi tributar relativi all’IVA, il regime delineato dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56, comma 1, e dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, commi 3, 22 e segg. anteriormente all’entrata in vigore della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 ed alla modifica recata al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56 dal D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, art. 2 (la fattispecie è infatti relativa al 1992), comporta che il giudice accerti se l’atto notificato sia dotato di motivazione diretta, o autonoma, ovvero di motivazione indiretta, “per relationem”. In tale secondo caso, il giudice dovrà accertarsi che sia indicato l’atto o il documento cui si rinvia per l’integrazione della motivazione e che se ne sia assicurato l’accesso della L. n. 241 del 1990, ex art. 22 anche nell’ipotesi in cui l’atto o il documento fosse già stato altrimenti reso conoscibile al contribuente, senza che, pertanto, sia necessaria l’allegazione dell’atto oggetto di rinvio (Cass. 18117/04, 13321/11).

Ne discende che, nel caso concreto, la CTR si sarebbe dovuta limitare ad accertare se nell’avviso di rettifica fosse indicato il pvc della Guardia di Finanza, e se ne fosse stato concesso l’accesso al contribuente, non essendo, per contro, necessaria l’allegazione dell’atto oggetto di rinvio.

Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1.

P.Q.M.:

rimette la causa al Presidente, per i provvedimenti di competenza;

– che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

– che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

– che pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, che procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al detto principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione;

accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della CTR della Calabria, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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