Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30399 del 21/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 21/11/2019, (ud. 04/07/2019, dep. 21/11/2019), n.30399

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MARCHEIS BESSO Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18005-2018 proposto da:

F.S., rappresentato e difeso dall’avvocato VICINI ROBERTA

e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 58/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 11/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/07/2019 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 450/2017 il Tribunale di Firenze, adito dal F.S. per l’opposizione avverso tre distinte ordinanze ingiunzione emesse dal Ministero delle Finanze in relazione alla violazione del D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 49, comma 13, per aver tardivamente estinto alcuni libretti bancari al portatore, rigettava l’opposizione predetta, dopo aver riunito i tre originari giudizi, osservando in particolare che il termine di 90 giorni previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, per l’emissione dell’ordinanza ingiuntiva non poteva esser fatto decorrere dal momento in cui l’Amministrazione delle Finanze aveva ricevuto la segnalazione da parte della banca, bensì da quello, successivo, in cui l’istituto di credito aveva trasmesso i tre libretti di cui è causa.

A seguito di appello interposto dal F. avverso detta decisione la Corte di Appello di Firenze, con la sentenza oggi impugnata n. 58/2018, rigettava il gravame condannando l’appellante alle spese del grado.

Propone ricorso per la cassazione di tale decisione F.S. affidandosi ad un unico motivo.

Il Ministero delle Finanze, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

In prossimità dell’adunanza camerale la parte ricorrente ha depositato memoria, con la quale ha articolato tra l’altro “motivi aggiunti” rispetto a quello originariamente proposto.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente vanno dichiarati inammissibili i “motivi aggiunti” articolati soltanto con la memoria depositata dal ricorrente in prossimità dell’adunanza camerale, posto che il thema decidendum del giudizio innanzi la Corte di Cassazione è per precisa scelta legislativa limitato ai motivi di diritto proposti dal ricorrente principale -ed eventualmente da quello incidentale- con i rispettivi primi atti difensivi (ricorso e controricorso) senza alcuna possibilità di ritenere ammissibili ulteriori doglianze formulate successivamente.

Ciò posto, con l’unico motivo formulato nel ricorso in Cassazione il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 14 e 18 e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, perchè la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere tempestiva la contestazione dell’illecito, avvenuta il 7.10.2014, collocando il dies a quo dal quale calcolare il termine di 90 giorni previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, non già alla data dell’11.8.2014, quando fu inviata dall’istituto di credito all’Amministrazione delle Finanze una prima segnalazione contenente i numeri dei tre libretti al portatore tardivamente estinti dal ricorrente unitamente alla copia di due di essi, bensì a quella successiva del 15.9.2014, quando – su sollecitazione della predetta Amministrazione finanziaria – la banca trasmise anche la copia del terzo libretto, inizialmente mancante. Ad avviso del ricorrente, posto che nella prima segnalazione erano contenuti tutti gli elementi necessari ai fini della contestazione, era dall’11.8.2014 che doveva essere computato il termine utile per la contestazione.

La doglianza è inammissibile.

La Corte territoriale ha ritenuto che l’Amministrazione si sia tempestivamente attivata, subito dopo aver ricevuto la prima segnalazione in data 11.8.2014, rilevandone l’incompletezza e chiedendo quindi all’istituto di credito un’integrazione documentale con nota del 3.9.2014. All’esito della ricezione della seconda segnalazione integrativa in data 15.9.2014, l’Amministrazione aveva provveduto alla contestazione dell’illecito nel termine di 90 giorni da tale seconda data. Trattasi di valutazione di fatto, insindacabile in Cassazione, in virtù della quale il giudice di merito ha ritenuto che, a fronte del concreto oggetto del procedimento sanzionatorio di cui si discute, la fase dell’acquisizione delle informazioni si fosse conclusa non l’11.8.2014 bensì il 15.9.2014, a seguito della ricezione dell’integrazione documentale richiesta dall’Amministrazione all’istituto di credito emittente i tre libretti al portatore di cui è causa.

Tale valutazione, peraltro, appare pienamente condivisibile posto che non può ritenersi sufficiente, ai fini della verifica dell’effettiva sussistenza dell’illecito, la mera indicazione, nella prima segnalazione inviata dalla banca, del numero del libretto, occorrendo che l’Amministrazione sia posta in condizioni di verificare, in concreto, se i libretti oggetto della predetta segnalazione fossero stati effettivamente estinti in ritardo, o meno. Ai fini di detta verifica era evidentemente necessaria la copia di tutti e tre i libretti oggetto della contestazione di cui si discute, posto che l’Amministrazione finanziaria era tenuta, prima di esercitare il proprio potere sanzionatorio ed -anzi-proprio in vista del suo corretto esercizio, a controllare che la segnalazione ricevuta dall’istituto di credito trovasse effettivo riscontro in punto di fatto.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dei presupposti per l’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 4 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2019

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