Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30399 del 19/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30399 Anno 2017
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: CIRILLO ETTORE

ORDINANZA
sul ricorso 953-2017 proposto da:
RESTELLI CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLA
MADDALENA FERRARI;

– ricorrentecontro
AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f 06363391001), in persona del
Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope-legis;

resistente

avverso la sentenza n. 3218/34/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, depositata il 26/05/2016;

Data pubblicazione: 19/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’08/11/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE
CIRILLO.

RAGIONI DELLA DECSIONE
La Corte,

(come modificato dal decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito
con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con
motivazione semplificata:
Il dott. Claudio Restelli ricorre per la cassazione della sentenza
della CTR-LOMBARDIA che il 26 maggio 2016, per la parte ancora
controversa, ha confermato la decisione della CTP-MILANO che
aveva disatteso la domanda del contribuente, pediatra di base
convenzionato col SSN, diretta a ottenere il rimborso dell’IRAP
versata. Il fisco non si difende con controricorso depositando solo
“atto di costituzione” ai fini degli avvisi di rito.
In estrema sintesi la parte ricorrente — denunciando vizi di
motivazione mancante (cod. proc. civ., art. 360 n. 4) ovvero omissiva
(cod. proc. civ., art. 360 n. 5), nonché violazione di norme di diritto
sostanziali (d.lgs. 446/1997, artt. 2, 3; cod. civ., art. 2697) — censura la
sentenza della CTR laddove limita il proprio assunto argomentativo
alle seguenti asserzioni: ‘Dall’esame degli importi indicati nel quadri E
risultano i seguenti costi per i quali il contribuente non ha fornito alcun
chiarimento: – costi per compensi professionali inerenti la propria attività
professionale; – altri costi di notevole importo riportati al rigo altri costi
documentati”.
Riguardo all’assorbente primo motivo, si osserva che la
motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perché affetta da
error in procedendo – quando, benché graficamente esistente, non renda,
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costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.

tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante
argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il
ragionamento seguito dal giudice per la formazione del
proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il
compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass.,
RIl.

641326 01; coni. Cass.,

Se. 6-3, Ordinana n. 14927 del 15 / 0612017).
La sentenza della CTR corrisponde pienamente alla
configurazione del vizio motivazionale di legittimità processuale
quale enunciato nel predetto principio di diritto, atteso il suo scarno e
anapodittico argomentare del tutto svincolato dal tenore del gravame,
specificamente incentrato sull’attività espletata, secondo il
contribuente, in regime di medicina di gruppo senza dipendenti e con
avvalimento (a) di altro medico per le prescritte sostituzioni nei casi
d’impedimento, (b) di una società di servizi fornitrice di spazi sanitari
attrezzati e (c) di occasionali prestazioni infermieristiche (es. per
campagne vaccinali). Ciò pare trovare riscontro nello stesso
“specchietto riepilogativo”, che nella sentenza d’appello precede le
poche righe che esprimono il convincimento del giudice di merito,
laddove ivi non sono esposte spese per lavoro dipendente e sono
riportati dati riferibili a compensi professionali inerenti all’attività e
(verosimilmente anche) all’avvalimento della struttura di supporto.
E’ appena il caso di ricordare che – secondo i principi regolativi
ora definitivamente certificati da Cass. Se. U, Sentena n. 7291 del
13/04/ 2016

la “medicina di gruppo”, ai sensi dell’art. 40 del d.P.R. n.

270 del 2000, non è un’associazione tra professionisti, ma un
organismo promosso dal servizio sanitario nazionale, sicché la relativa
attività integra il presupposto impositivo non per la forma associativa
del suo esercizio, ma solo per l’eventuale sussistenza di un’autonoma
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Se U, Sentena n. 22232 del 03 /11 / 2016,

organizzazione; con la precisazione che per quest’ultima, è insufficiente
l’erogazione della quota di spesa dei locali e del personale di segreteria
o infermieristico comune, giacché essa costituisce il “minimo
indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale (Cass. n. 16595

del 2017).

principi in materia di outsourcing rispetto all’imposizione IRAP (es. Cass.

n. 16220 del 2009, n. 22674 del 2014, n. 8962 del 2013), ben potendo il
presupposto dell’autonoma organizzazione non ricorrere in caso di
fornitura minimale da parte una società di servizi (Cass. n. 21679 del

2016; coni: Cass. n. 16374 del 2017).
Di tutto ciò, in necessaria correlazione con le deduzioni del
gravame, non v’è traccia nelle poche righe di argomentazione sopra
riportate, ricordandosi come, ai fini della rispondenza della
motivazione al modello legale, il giudice non può limitarsi ad enunciare
il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, ma deve anche
descrivere il processo cognitivo attraverso il quale è giunto al giudizio,
che rappresenta il necessario contenuto “dinamico” della motivazione
stessa in correlazione con le richieste e deduzioni delle parti.
Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di
consiglio ai sensi dell’art. 375, primo comma, cod. proc. civ. con
ordinanza che, accogliendo il ricorso, cassi con rinvio la sentenza
impugnata in relazione al primo motivo accolto, restando logicamente
e giuridicamente assorbiti gli altri.

P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri
motivi di ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto;
rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in

Ric. 2017 n. 00953 sez. MT – ud. 08-11-2017
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Il che comporta che non si possano trascurare pure consolidati

diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese
del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, 1’8 novembre 2017

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