Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30398 del 23/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 23/11/2018, (ud. 29/10/2018, dep. 23/11/2018), n.30398

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1859/2012 R.G. proposto da:

L.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Pasqualino Pavone,

come da procura speciale a margine del ricorso, elettivamente

domiciliato presso lo studio dell’Avv. Gino Bazzani, in Roma, Via

Monte Acero n. 2;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempre, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, n. 264/9/2011, depositata il 19 maggio 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 ottobre

2018 dal Consigliere Dott. D’Orazio Luigi.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Il 30-10-2000 L.M. cedeva alla società Immobiliare Giannattasio s.r.l. un terreno al prezzo di lire 150.000.000 (ora Euro 77.468,53), con notevoli limitazioni edificatorie (zona di nuova urbanizzazione per attività industriali non compatibili con le zone residenziali, con previsione da parte delle norme tecniche di attuazione dello strumento esecutivo del “piano per insediamenti produttivi ad iniziativa pubblica”).

La società acquirente provvedeva al pagamento dell’imposta di registro, in data 14-1-2003, su un valore determinato in lire 250.910.000, con definizione ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 15.

2. Con avviso di accertamento del 2007, relativo al 2000, l’Agenzia delle entrate chiedeva il pagamento della somma di Euro 28.584,34 per maggiori imposte sul reddito calcolate su una plusvalenza patrimoniale, determinata in base all’importo della imposta di registro pagata dalla società acquirente.

3. La Commissione tributaria provinciale rigettava la richiesta di annullamento dell’avviso per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e della L. n. 241 del 1990, art. 3, oltre che della L. n. 212 del 2000, art. 7, mentre accoglieva la richiesta subordinata rideterminando il valore del terreno in Lire 150.000.000 (Euro 77.468,53).

4. La Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello proposto dalla Agenzia delle entrate, evidenziando che l’avviso di accertamento era congruamente motivato con l’indicazione di tutti i presupposti che ne giustificavano l’emissione (la normativa applicata per la determinazione della plusvalenza, il criterio di valutazione del bene, l’indicazione dell’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta) e che la plusvalenza era stata determinata tenendo conto del valore finale del bene, come rettificato dall’Ufficio con l’avviso di rettifica, in quanto “il valore finale, così come determinato dall’Ufficio è divenuto definitivo per omessa impugnazione”.

5. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il contribuente.

6. Resisteva con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di impugnazione il contribuente deduce “violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” in quanto la Commissione regionale non ha tenuto conto della mancata allegazione degli atti richiamati nell’avviso di accertamento; pratica di valutazione; istanza di definizione ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 15; modello di pagamento del 14-1-2003. In particolare, il ricorrente evidenzia che la “pratica di valutazione” gli era stata notificata in precedenza dall’Agenzia delle entrate di Avellino e non da quella di Salerno, che aveva emesso invece l’avviso di accertamento.

1.1. Tale motivo è infondato.

Invero, lo stesso ricorrente ha ammesso di aver ricevuto, prima dell’avviso di accertamento del 2007, in relazione alla vendita del 2000, la “pratica di valutazione”, inviata dall’Agenzia delle entrate di Avellino (che aveva proceduto alla riscossione del pagamento dell’imposta di registro da parte della società acquirente) e non dall’Agenzia delle entrate di Salerno, che ha invece emesso l’avviso di accertamento.

Ciò che conta, infatti, è che il contribuente era già a conoscenza della pratica di valutazione, poi indicata nell’avviso di accertamento, ai fini della motivazione dello stesso (Cass. Civ., 14 gennaio 2015, n. 407).

2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente si duole della “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avendo la Commissione tributaria ritenuto “definitivo” il valore finale del terreno per omessa impugnazione da parte del contribuente”.

2.1.Tale motivo è fondato.

Invero, la Commissione regionale ha provveduto alla determinazione della asserita plusvalenza da cessione del terreno, esclusivamente tenendo conto della rettifica del valore del terreno in sede di imposta di registro, pagata dalla società acquirente, che ha aderito alla definizione ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 15. Tale valore sarebbe divenuto definitivo, anche ai fini irpef in assenza di impugnazione.

In realtà, deve osservarsi che la tesi dell’Agenzia delle entrate, fatta propria dalla Commissione regionale, si fondava sul tralaticio orientamento giurisprudenziale (Cass. Civ., 16254/2015; Cass. Civ., 14485/2009), per cui il valore del bene determinato ai fini della imposta di registro, spiegava effetto anche sulla determinazione della plusvalenza generata dalla cessione del medesimo bene; sicchè era onere del contribuente, al fine di superare la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato con quello coincidente con il valore di mercato accertato in via definitiva in sede di applicazione dell’imposta di registro, dimostrare di avere in concreto venduto ad un prezzo inferiore

Tale orientamento è stato, però, travolto dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, art. 5, comma 3, in base al quale “testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 58, 68, 85 e 86 e del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 5,5 bis, 6 e 7, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonchè per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347”.

Pertanto, per questa Corte, del D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3, che esclude l’accertamento induttivo della plusvalenza ricavata dalla cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria o catastale, è una norma interpretativa e, come tale, retroattiva, in ragione del chiaro intento del legislatore, desumibile, peraltro, dal comma 4 del detto articolo che contempla una disciplina transitoria solo per le disposizioni di cui al comma 1, senza nulla statuire per quelle contenute nei commi 2 e 3 (Cass. Civ., 18 aprile 2018, n. 9513; Cass. Civ., 17 maggio 2017, n. 12265; Cass. Civ., 2 agosto 2017, n. 19227). La presunzione suindicata, quindi, non è più legittima, in base alla novella legislativa, solo sulla base del valore, anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro (Cass. Civ., n. 6135/2016; Cass. Civ., n. 11543 del 2016).

3.La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con l’accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente.

4.Le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, in quanto la controversia è stata decisa in base alla intervenuta norma interpretativa.

P.Q.M.

In accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente.

Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018

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