Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30398 del 21/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 21/11/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 21/11/2019), n.30398

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MARCHEIS BESSO Chiara – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21193-2018 proposto da:

COMUNE DI CERVIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DI RIPETTA N. 70, presso lo studio

dell’avvocato LOTTI MASSIMO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MONTANARI ANTONELLA;

– ricorrente –

contro

INDIE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 14, presso lo

studio dell’avvocato HERNANDEZ FEDERICO, rappresentata e difesa

dall’avvocato ZANNI ELENA;

– controricorrente –

contro

C.V.E.M. &C. SNC;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1173/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 04/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

MARCHEIS BESSO.

Fatto

RITENUTO

Che:

1. Con atto di citazione del 24/3/2006 Indie s.r.l. – gestore della discoteca “Le Indie” di Cervia – conveniva in giudizio il Comune di Cervia nonchè C.V.e.M. & Co. s.n.c. al fine di sentirli condannare al risarcimento del danno subito ex art. 2043 c.c., quantificato in Euro 435.604,88, in seguito al ritardo nell’esecuzione di alcuni lavori sulla rete fognaria tra il maggio 2004 ed il settembre 2005, che aveva comportato una sensibile riduzione di clientela ed incassi.

Il Tribunale di Ravenna, con sentenza n. 1178/2011, accoglieva parzialmente la domanda attorea, condannando i convenuti a pagare alla società Indie s.r.l. la somma di Euro 90.000.

2. Avverso tale sentenza proponeva appello il Comune di Cervia; C. s.n.c. proponeva a sua volta appello incidentale. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza 4 maggio 2018, n. 1173, accoglieva l’appello principale e quello incidentale limitatamente alla liquidazione delle spese di lite, confermando per il resto la sentenza impugnata.

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione il Comune di Cervia.

Resiste con controricorso Indie s.r.l.

L’intimata C.V.e.M. & Co. s.n.c. non ha proposto difese.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

I. I tre motivi in cui è articolato il ricorso denunciano:

– il primo “violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2712 c.c., art. 101 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e degli artt. 115 e 116c.p.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, per avere il giudice d’appello fondato la decisione su un rilievo fotografico di formazione unilaterale e sulla dichiarazione di un testimone, che aveva redatto la perizia prodotta dall’attrice;

– il secondo “omesso esame circa un fatto decisivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, per avere il giudice d’appello privilegiato quale prova attendibile degli ingressi e degli incassi, ai fini della quantificazione del risarcimento del danno, i “brogliacci” SIAE rispetto ai bilanci della società Indie;

– il terzo “violazione e falsa applicazione degli artt. 2709,2427 e 2697 c.c., art. 115 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 116 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, per avere posto a fondamento della decisione una prova inattendibile, i registri SIAE.

I tre motivi sono inammissibili in quanto, pur denunciando violazioni di legge e omesso esame di un fatto decisivo, si sostanziano in una richiesta di rivalutazione del quadro probatorio di merito, quadro probatorio dal giudice analiticamente e criticamente esaminato (cfr. pp. 4-5 del provvedimento impugnato circa la documentazione fotografica, la consulenza di parte, la testimonianza del consulente ed il confronto con le altre testimonianze, p. 5 circa il confronto tra i registri SIAE e i risultati del bilancio della società) e come tale incensurabile da parte di questa Corte di legittimità.

II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

La liquidazione delle spese, effettuata nel dispositivo, segue la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della società controricorrente che liquida in Euro 3.700 di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA