Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30397 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 07/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30397

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25548-2009 proposto da:

SOC. COOP. NUOVA PRENESTE A R.L. (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GERMANICO 109, presso lo studio dell’avvocato VOLPETTI ENRICO, che la

rappresenta e difende, giusta procura alle liti in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 136/34/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di ROMA del 18.9.08, depositata il 10/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito per la ricorrente l’Avvocato Enrico Volpetti che si riporta

agli scritti e chiede la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ALFREDO

POMPEO VIOLA che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

LA CORTE

– rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Con sentenza n. 136/34/08, la CTR del Lazio – confermando la decisione di prime cure – rigettava l’appello proposto dalla Cooperativa Nuova Preneste s.r.l. avverso la decisione di prime cure, con la quale era stata rigettata l’opposizione proposta dalla contribuente nei confronti della cartella di pagamento, emessa relativamente all’IRPEF per l’anno di imposta 2000.

Avverso la sentenza n. 136/34/08 ha proposto ricorso per cassazione la contribuente articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (D.L. n. 331 del 1993, art. 20, D.L. n. 265 del 2000, art. 1, L. n. 388 del 2000, art. 23), nonchè l’omessa o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia. L’amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso appare inammissibile.

La ricorrente ha, invero omesso di formulare – in relazione al vizio concernente le pretese violazioni di legge.

– I quesiti di diritto da sottoporre a questa Corte, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (Cass. 22390/08, S.V. 194444/09), temporalmente applicabile alla fattispecie, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata in data 10.11.08, ossia dopo il 2.3.06, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, che ha introdotto tale norma (abrogata, poi, con effetto dal 4.7.09, per le controversie nelle quali il provvedimento impugnato con ricorso per cassazione è stato pubblicato dopo tale data).

Del pari, in relazione al vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, articolato – unitamente alla censura in diritto – nell’unico motivo di ricorso, va rilevato che la ricorrente ha del tutto omesso di formulare un’indicazione riassuntiva e sintetica, contenente la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., comma 2, a tenore del quale la formulazione della censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 deve contenere un momento di sintesi omologo del quesito di diritto, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo operata dalla ricorrente (cfr. Cass. 8897/08, Cass. S.U. 11652/08).

Di conseguenza, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1”;

– che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

– che non sono state depositate conclusioni scritte dal P.M., nè memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, e pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va rigettato, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’amministrazione intimata.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione; rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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