Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30397 del 23/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 23/11/2018, (ud. 24/10/2018, dep. 23/11/2018), n.30397

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25421-2013 proposto da:

C.O., elettivamente domiciliata in ROMA VIA VIRGINIO

ORSINI, 19, presso lo studio dell’avvocato PAOLO MELCHIONNA,

rappresentata e difesa dagli avvocati NORBERTO VENTOLINI, CESARE

COSTA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 171/2012 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 31/08/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/10/2018 dal Consigliere Dott. MARINA CIRESE.

Fatto

RITENUTO

CHE:

C.O. impugnava la cartella di pagamento n. (OMISSIS) notificatole in data 16.3.2007 recante l’iscrizione a ruolo per somme dovute a titolo di IVA ed IRAP per l’anno 2003 oltre interessi e sanzioni dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo chiedendo l’annullamento per la mancata notifica del prodromico avviso di accertamento ed inoltre per l’avvenuta prescrizione dei termini per l’iscrizione a ruolo.

La Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo con sentenza in data 18.5.2009 accoglieva il ricorso ritenendo la mancata notifica dell’avviso di accertamento e per l’effetto annullava la cartella esattoriale.

Proposto appello avverso detta decisione da parte dell’Agenzia delle Entrate, la CTR di Roma con la sentenza in data 31 agosto 2012 accoglieva il ricorso osservando preliminarmente che l’anno in contestazione in relazione al quale è stato emesso l’avviso di accertamento è il 2000 e non il 2003 e che inoltre l’avviso di accertamento risulta notificato in data 18 maggio 2005, dichiarando quindi la legittimità dell’iscrizione a ruolo.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il contribuente articolando due motivi di ricorso. L’Agenzia delle Entrate depositava atto di costituzione al solo fine di partecipare all’udienza.

Parte ricorrente depositava memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio della controversia avendo la CTR censurato l’errore del contribuente che ha indicato l’anno 2003 anzichè 2000 benchè si trattasse all’evidenza di un errore materiale.

2. Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente deduce la nullità e/o inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento notificato a mezzo posta a persona diversa dal destinatario quando dalla ricevuta di ritorno non risultano la specificazione della qualità rivestita dal destinatario e la dichiarazione di essere comunque tenuto alla distribuzione della posta al destinatario o di essere addetto alla ricezione ed in un luogo senza numero civico.

Il primo motivo è inammissibile. Ed invero la censura svolta dal ricorrente risulta in conferente in quanto dalla lettura della sentenza impugnata si evince chiaramente che l’inesatta indicazione dell’anno da parte del contribuente è stata considerata alla stregua di un errore materiale.

Il secondo motivo è infondato.

Ed invero dalla relata di notifica dell’avviso di accertamento si ricava accanto al nome del soggetto destinatario la qualifica di “incaricato” alla ricezione.

Conclusivamente il ricorso va rigettato.

Nulla a provvedere sulle spese stante la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018

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