Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30397 del 19/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30397 Anno 2017
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: CIRILLO ETTORE

ORDINANZA
sul ricorso 27670-2016 proposto da:
FOGLIA SANDRA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F.
DENZA n. 20, presso lo studio dell’avvocato LAURA ROSA, rappresentata e difesa dagli avvocati LORENZO DEL FEDERICO e PIERO SAN VITALE;

– ricorrente Il

contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f 06363391001), in persona del
Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope-legis;

con troricorrente

avverso la sentenza n. 414/1/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di L’AQUILA, depositata il 22/04/2016;

Data pubblicazione: 19/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/11/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO.

RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte,
costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. (co-

modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), osserva:
La dott.ssa Sandra Foglia ricorre per la cassazione della sentenza della CTR-Abruzzo del 22.4.2016, laddove nega alla contribuente,
medico di base convenzionato col SSN, l’annullamento della cartella
per il pagamento dell’IRAP non versata (2010). L’agenzia si difende
con controricorso.
Col ricorso si censura – per violazioni di norme di diritto sostanziali (D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 seg.) e vizio di omesso esame (art.
360, n. 5, cod. proc. civ.) – la sentenza d’appello, laddove stima l’attività
della contribuente fornita del requisito dell’autonoma organizzazione
per l’utilizzo di due studi professionali, beni strumentali e prestazioni
compensate a terzi.
In effetti, la decisione del giudice regionale non fa corretta applicazione di principi regolativi ora definitivamente certificati

(Cass.,

Se. U, n. 9451 del 2016), laddove si afferma che, in tema di imposta
regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre
quando il contribuente, responsabile dell’organizzazione, impieghi
beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.
Dunque, il ricorso è fondato, laddove la contribuente dimostri
in concreto che, per peculiari situazioni e/o specifici bisogni territoriali
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me modificato dal decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con

(coni; Cass. n. 25238 del 2016), utilizzi come studio solo una stanza della
propria abitazione in Tortoreto Alto e si avvalga poi di uno studio collettivo polifunzionale in Tortoreto Lido, del quale è dedotta anche la
configurazione in medicina di gruppo (Cass. S e. U, n. 7291 del 2016).
Sicché all’esito di una compiuta indagine di fatto – nella specie

strumentali globalmente non eccedenti, secondo l’id quod _plerumgue

accidit, il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività sanitaria,
senza superare cioè quella soglia ridotta richiesta dalla normativa
convenzionale (D.P.R. n. 270 del 2000) e poi indicata dalle sezioni unite per l’esonero dalla imposizione fiscale ai fini dell’IRAP.
Né l’indicatore di spesa per servizi collettivi di segreteria sembra,
in assenza di più specifiche indagini da parte del giudice di merito,
obiettivamente eccedentario, stante la modestia dell’importo di circa
novemila euro rispetto ai principi di diritto enunciati dalle sezioni unite
e dalla successiva giurisprudenza applicativa (conf. Cass. n. 16928 del

2016).
Né, ancora, dalla sentenza d’appello risulta l’esame della reale
consistenza dei beni strumentali di modesto valore con quote di ammortamento di poco più di duemila euro, per un’autovettura utilitaria,
arredi di studio e attrezzature informatiche (conf. Cass. n. 23 557 e n.

23 552 del 2016).
Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di
consiglio ai sensi dell’art. 375, primo comma, cod. proc. civ. con ordinanza che, in accoglimento di entrambi i motivi, cassi con rinvio la
sentenza d’appello per nuovo esame sulla scorta dei superiori principi
di diritto.

P.Q.M.

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omessa dal giudice d’appello – ben potrebbe emergere l’impiego di beni

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del
giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, 1’8 novembre 2017.

Dott.

IL1 SID T

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