Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30396 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 07/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30396

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25508-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

B.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 187/28/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di ROMA del 24.9.08, depositata il 29/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO VALITUTTI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ALFREDO

POMPEO VIOLA.

Fatto

LA CORTE

– rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Con sentenza n. 187/28/08, la CTR del Lazio rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio Roma 6 avverso la sentenza di primo grado con la quale era stato accolto il ricorso proposto dal contribuente nei confronti del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso delle ritenute IRPEF, a suo dire indebitamente operate sull’indennità di fine rapporto. Il giudice di appello riteneva, invero, che la determinazione dell’aliquota applicabile sul TFR dovesse essere commisurato “ad una mensilità della retribuzione annua” del D.P.R. n. 597 del 1973, ex art. 14, comma 3 per ogni anno preso a base del calcolo, per tale intendendosi 1/12 della sola paga base annua, senza computare anche la tredicesima e quattordicesima mensilità e l’indennità operativa.

Avverso la sentenza n. 187/28/08 ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 597 del 1973, art. 14, comma 3 nel testo sostituito dalla L. n. 482 del 1985, art. 2. L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Premesso quanto precede, il motivo di ricorso, a parere del relatore, appare manifestamente fondato. Ed invero, come questa Corte ha più volte avuto modo di precisare, ai sensi del D.P.R. n. 597 del 1973, art. 14, comma 3, nel testo modificato dalla L. n. 482 del 1985, art. 2 nella mensilità della retribuzione annua, da assumere ad oggetto di imposta sul trattamento di fine rapporto, per il lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della L. n. 297 del 1982, sono da computare anche la tredicesima e la quattordicesima mensilità, nonchè l’indennità operativa. A tal riguardo, per mensilità della retribuzione annua si deve intendere, infatti, non la somma percepita costantemente ogni mese a titolo di retribuzione, con esclusione di quelle percepite non periodicamente nel corso dell’anno, ma il risultato della divisione per 12, quanti sono i mesi di ciascun anno, della retribuzione annuale complessiva, cioè comprensiva delle cosiddette mensilità aggiuntive e dell’indennità operativa (Cass. 13801/05, 9000/07, 26487/09). Per il che appare evidente l’errore in cui è incorsa la CTR, laddove ha ritenuto che, ai fini della determinazione dell’aliquota da applicare sul TFR, dovesse computarsi solo la retribuzione mensile di base, per ciascun anno in considerazione, e non – nella percentuale di 1/12 l’intera retribuzione globale percepita dal contribuente in ciascun anno preso a base del calcolo.

Di conseguenza, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1. – che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

– che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

– che pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, va accolto il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al detto principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione;

accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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