Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30396 del 23/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 23/11/2018, (ud. 24/10/2018, dep. 23/11/2018), n.30396

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25108-2013 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ENNIO Q.

VISCONTI 11, presso lo studio dell’avvocato FIORENTINO ANGELA,

rappresentato e difeso dall’avvocato ENZO NAPOLANO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 100/2013 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 20/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/10/2018 dal Consigliere Dott. CIRESE MARINA.

Fatto

RITENUTO

che:

Con ricorso in data 23.7.2010 C.R. impugnava la cartella di pagamento n. (OMISSIS) recante l’iscrizione a ruolo di un importo di Euro 75.606,11di a titolo di Irpef, Iva, Irap ed addizionali oltre interessi e sanzioni scaturente da un avviso di accertamento asseritamente notificato in data 7.10.2009 eccependo l’omessa notifica del medesimo nonchè la decadenza della cartella ed il mancato invio dell’avviso bonario.

La Commissione Tributaria provinciale di Napoli con sentenza del 26.1.2011 rigettava il ricorso ritenendo infondata la questione della irregolare notifica dell’avviso di accertamento atteso che la mancata consegna della raccomandata che completa la procedura di notifica a soggetti temporaneamente irreperibili equivale ad un rifiuto implicito di tale atto.

Proposto appello avverso detta pronuncia da parte del contribuente, la CTR della Campania con sentenza in data 20.3.2013 rigettava il gravame sostenendo la ritualità della notifica dell’avviso di accertamento ex art. 140 c.p.c..

Avverso detta sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi cui resisteva con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c. nonchè dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto il giudice di appello ha ritenuto che l’assenza del nominativo e della cassetta postale del luogo dì residenza del destinatario siano equiparabili ad un implicito rifiuto dell’atto limitandosi la CTR a statuire sulla correttezza dell’attività del postino senza nulla dire circa la relazione del giorno prima del messo dell’Agenzia delle Entrate da cui il destinatario risultava temporaneamente assente.

2. Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c. nonchè dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la CTR non ha rilevato che nella medesima procedura sono stati attuati sistemi di notificazione confliggenti.

3. Con il terzo motivo di ricorso parte ricorrente deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio costituito dall’attività che il postino è tenuto a compiere allorchè attesta che il contribuente non risiede nel luogo in cui deve consegnargli un atto.

I motivi di ricorso, che vanno esaminati congiuntamente in quanto attengono alla medesima questione, ovvero se sia stata o meno corretta la procedura di notifica adottata dall’Ufficio in ordine all’avviso di accertamento prodromico all’emissione della cartella di pagamento, sono infondati.

A riguardo va rilevato che “La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. solo ove sia conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell’atto, mentre va effettuata D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 60, lett. e), quando il notificatore non reperisca il contribuente perchè trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune del domicilio fiscale.

Nel caso di specie la notifica dell’avviso di accertamento essendo nota la residenza del destinatario, che tuttavia non è stato reperito all’indirizzo, è stata correttamente effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. nè assume rilievo la circostanza che il giorno precedente il messo dell’Agenzia delle Entrate non abbia rinvenuto il destinatario perchè in entrambi i casi si tratta di irreperibilità relativa.

Conclusivamente il ricorso va rigettato.

La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.

PQM

rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella misura di Euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018

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