Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30396 del 19/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30396 Anno 2017
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: CIRILLO ETTORE

ORDINANZA
sul ricorso 26429-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f 06363391001), in persona del
Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope-legis;

– ricorrentecontro
MASOTTI MASSIMO;

– intimato avverso la sentenza n. 2002/11/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 13/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/11/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Data pubblicazione: 19/12/2017

La Corte,
costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. (come modificato dal decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con
modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con motivazione semplificata:

zione della sentenza della CTR dell’Emilia Romagna che il 13 ottobre
2015 ha confermato la decisione della CTP-Bologna di accogliere la
domanda di annullamento di accertamento dell’IRAP non versata dal
medico di base e del lavoro dott. Massimo Masotti (2003-2006). Il contribuente resta intimato.
In estrema sintesi la ricorrente – denunciando solo violazione di
norme di diritto processuali (cod. proc. civ., art. 132; att. c.p.c., art.
118; proc. trib., artt. 1 e 36) — censura di nullità la sentenza della CTR.
Riguardo all’unico motivo, si osserva che la motivazione è solo
apparente – e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni
obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito
dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non
potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più
varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del

03/11 / 2016, Rv. 641526-01; coni Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del
15106/2017).
La sentenza della CTR non corrisponde affatto alla configurazione del vizio motivazionale di legittimità processuale, quale enunciato nel predetto principio di diritto. Il suo argomentare non è né
scarno né anapodittico perché: a) chiarisce che il professionista si avvale di una sola dipendente (segretaria) con modesto esborso (€ 5795) e,
Ric. 2016 n. 26429 sez. MT – ud. 08-11-2017
-2-

L’Agenzia delle entrate ricorre, con unico motivo, per la cassa-

inoltre, dei prescritti medici sostituti in caso di assenze, nonché di un
commercialista per gli adempimenti di legge; b) afferma che il noleggio
del macchinario oculistico è strettamente inerente all’attività di medico
del lavoro; c) spiega che lo svolgimento dell’attività di medico di base
si avvale di due studi collocati in diversi quartieri della città.

del thema probandurn e del thema decidendum, poiché si pone entro il minimo costituzionale richiesto (Cass., Se. U, n. 8053 del 2014) con un
argomentare che, in tesi generale, si muove lungo percorsi astrattamente tracciati dalle sezioni unite (Cass., Se U, n. 9451 del 2016) e dalla
successiva giurisprudenza applicativa di legittimità (Cass. Cass., Se. 6 5,

nn. 16928, 23557, 23552, n. 25238 del 2016), senza che la ricorrente denunci alcuna falsa applicazione di norme di diritto sostanziali.
In sostanza la ricorrente, con diversa ricostruzione fattuale, censura l’asserito cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove
da parte del giudice di merito; il che non dà luogo ad alcun vizio denunciabile in cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma del
n. 5) dell’art. 360 cod. proc. civ. – che, neppure invocato, attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario – né
in quello del precedente n. 4) – disposizione che, ex arti. 132 cod. proc.
civ. e 36 proc. trib., dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale
che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass.,
Se. 3, n. 11892 del 2016).
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, senza
alcuna conseguenza in punto di spese, mancando attività difensiva da
parte dell’intimato.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione
pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato non si applica
Ric. 2016 n. 26429 sez. MT – ud. 08-11-2017
-3-

La pronunzia della CTR non può, dunque, dirsi del tutto elusiva

l’art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel caso di
prenotazione a debito il contributo non è versato ma prenotato al fine
di consentire, in caso di condanna della controparte alla rifusione delle
spese in favore del ricorrente, il recupero dello stesso in danno della
parte soccombente).

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, 1’8 novembre 2017

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P.Q.M.

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