Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30395 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 07/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30395

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25463-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

VARESI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 76/11/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di MILANO del 20.6.08, depositata il 30/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO VALITUTTI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ALFREDO

POMPEO VIOLA.

Fatto

LA CORTE

– rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Con sentenza n. 76/11/08, la CTR della Lombardia – in parziale riforma della sentenza di primo grado – accoglieva in parte l’appello proposto dalla Varesì s.r.l. avverso la sentenza di prime cure, con la quale era stato parzialmente accolto il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti degli avvisi di accertamento, emessi ai fini dell’imposta di registro dall’Agenzia delle Entrate di Milano, con i quali era stato rettificato in aumento il valore di aziende cedute alla Varesi s.r.l. La CTR riteneva, invero, che nella determinazione del valore di dette aziende l’Ufficio avrebbe dovuto applicare esclusivamente i criteri di cui al D.P.R. n. 460 del 1996, art. 2 benchè dettati con specifico riferimento all’attuazione dell’accertamento con adesione di cui al D.L. n. 564 del 94, convertito in L. n. 656 del 1994.

Avverso la sentenza n. 76/11/08 ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato ad un unico 1^ motivo, con il quale deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52 e del D.P.R. n. 460 del 1996, art. 2. L’intimata non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso appare manifestamente fondato.

Ed invero, secondo l’insegnamento di questa Corte, i criteri per la determinazione del valore degli immobili, fissati dall’art. 2 del regolamento, reso col D.P.R. n. 460 del 1996, per l’attuazione dell’accertamento con adesione di cui al D.L. n. 564 del 1994, hanno la funzione di fornire le indicazioni minime cui l’amministrazione finanziaria deve attenersi nella procedura che conduce a quella definizione degli obblighi tributari e non costituiscono, pertanto, valido criterio al di fuori di tale tipo di accertamento. Pertanto, se ai detti criteri un qualche rilievo indiziario può essere attribuito, esso è nel senso che il valore effettivo non è inferiore a quello cui si perviene mediante la loro applicazione, e non nel senso, opposto, che non possa essere superiore ad esso (Cass. 3505/06, 16705/07).

Ne discende che, nel caso concreto, ad avviso del relatore, ha errato il giudice di appello nel ritenere che l’amministrazione non potesse discostarsi – all’esito di un vero e proprio accertamento – dai parametri minimi previsti dalla legge con riferimento alla specifica ipotesi condonale suindicata.

Di conseguenza, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1”;

– che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

– che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

– che pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, va accolto il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al detto principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione;

accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della CTR della Lombardia, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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