Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30395 del 23/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 23/11/2018, (ud. 24/10/2018, dep. 23/11/2018), n.30395

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11793-2013 proposto da:

PERUZZI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI 130,

presso lo studio dell’avvocato TERESINA TITINA MACRI’, rappresentato

e difeso dall’avvocato ARNALDO AMATUCCI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI AREZZO in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA CENTRO SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 65/2012 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE,

depositata il 19/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/10/2018 dal Consigliere Dott. MARINA CIRESE.

Fatto

RITENUTO

CHE:

L’Agenzia delle Entrate di Arezzo con due distinti avvisi di accertamento notificati in data 4.3.1997 rettificava i redditi dichiarati ai fini dell’IRPEG e dell’ILOR dalla società Peruzzi s.p.a. per gli anni 1991 e 1992 ritenendo fiscalmente non deducibili le minusvalenze registrate per effetto di operazioni di c.d. “dividend washing” poste in essere con il gestore di fondi comuni di investimento Imigest s.p.a..

Impugnati detti avvisi di accertamento da parte della Peruzzi s.p.a. i ricorsi venivano accolti sia in primo che in secondo grado. In particolare la CTR di Firenze evidenziava che le operazioni in questione erano del tutto lecite con riferimento al quadro normativo dell’epoca in quanto erano state ritenute elusive solo successivamente con l’introduzione dell’art. 14 TUIR, comma 6 bis ad opera del D.L. n. 372 del 1992, art. 7 bis convertito nella L. n. 429 del 1992.

Impugnata la sentenza della CTR da parte del Ministero delle Finanze dinanzi alla Corte di Cassazione, la questione veniva rimessa alle Sezioni Unite le quali con le sentenze n. 30055 e 30056 del 23.12.2008 accoglievano il ricorso del Ministero cassando la sentenza impugnata senza rinvio.

Per effetto di tale decisione, Equitalia Gerit s.p.a. notificava alla Peruzzi s.p.a. la cartella esattoriale n. (OMISSIS) con la quale intimava il pagamento di quanto dovuto in base all’iscrizione a ruolo delle somme quantificate con l’accertamento in rettifica per gli anni 1991-1992.

Detta cartella veniva impugnata dinanzi alla CTP di Arezzo dalla contribuente la quale deduceva vizi propri della cartella esattoriale ed inoltre chiedeva di rimettere gli atti alla Corte costituzionale e di investire la Corte di Giustizia della UE in ordine all’irrogabilità delle sanzioni.

La CTP di Arezzo rigettava il ricorso ritenendo intangibile il giudicato formatosi a seguito delle sentenze di legittimità sulla configurabilità di un abuso del diritto ed alla sussistenza della violazione tributaria oggetto dell’accertamento.

Proposto appello avverso detta pronuncia, la CTR di Firenze con sentenza in data 19.11.2012 rigettava il gravame ritenendo la cartella di pagamento esente da vizi formali e non ravvisando i presupposti per un rinvio pregiudiziale alla Corte Europea.

Avverso detta pronuncia la Peruzzi s.p.a. proponeva ricorso per cassazione articolato in due motivi cui resisteva con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Parte ricorrente depositava memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo di ricorso rubricato “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per errata applicazione degli artt. 132 e 645 c.p.c. nell’interpretazione del giudicato sostanziale con riferimento alle sentenze della Corte di Cassazione n. 30055 e n. 30056 del 2008 pronunciate nei confronti della Peruzzi s.p.a.; violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per vizi logici e giuridici della motivazione esposta in sede di interpretazione delle predette pronunce e, ove occorrer possa, per mancato richiamo a circostanze di fatto essenziali ai fini della decisione giudiziale, oggetto di controversia tra le parti, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, se applicabile” parte ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che le citate sentenze della Cassazione si siano pronunciate anche sul tema delle sanzioni.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza in quanto non riporta i passi ritenuti rilevanti delle citate sentenze della Cassazione.

A riguardo giova, infatti, ribadire che “L’interpretazione del giudicato esterno può essere effettuata anche direttamente dalla Corte di cassazione con cognizione piena, nei limiti, però, in cui il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione, in forza del principio di autosufficienza di questo mezzo di impugnazione, con la conseguenza che, qualora l’interpretazione che abbia dato il giudice di merito sia ritenuta scorretta, il ricorso deve riportare il testo del giudicato che si assume erroneamente interpretato, con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo, atteso che il solo dispositivo non può essere sufficiente alla comprensione del comando giudiziale” (Cass. Sez. L, n. 5508/2018).

A prescindere da tale rilievo, la censura è comunque infondata in quanto ripropone questioni coperte dal giudicato atteso che le pronunce delle S.U. cassando senza rinvio hanno confermato in toto gli accertamenti erariali, ivi comprese quindi le sanzioni.

2. Con il secondo motivo di ricorso rubricato ” Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per violazione del dettato della sentenza Halifax per avere disatteso la richiesta di invio alla Corte di Giustizia UE non essendovi alcun impedimento in tal senso. Riproposizione della predetta istanza” parte ricorrente censura la sentenza impugnata per aver disatteso la richiesta di rinvio alla Corte di Giustizia UE non essendovi impedita.

Il motivo è inammissibile atteso che la censura si sostanzia in una mera riproposizione dell’istanza di rinvio alla Corte di Giustizia della UE già proposta dinanzi alla CTR senza alcuna indicazione della questione interpretativa controversa e della rilevanza della medesima in relazione al “thema decidendum” sottoposto all’esame del giudice nazionale.

Conclusivamente il ricorso va rigettato.

La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.

PQM

-rigetta il ricorso;

– condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella misura di Euro 10.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018

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