Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30395 del 21/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 21/11/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 21/11/2019), n.30395

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8726-2018 proposto da:

H.Z., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MASSIMO GILARDONI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS) COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BRESCIA, in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

contro

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1220/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 21/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2019 dal Presidente Relatore Dott. FRANCESCO

ANTONIO GENOVESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’appello di Brescia ha confermato la decisione positiva adottata dal Tribunale di quella stessa città che aveva ha respinto il ricorso proposto dal sig. H.Z., cittadino del Pakistan, avverso il provvedimento negativo del Ministero dell’Interno – Commissione territoriale di Brescia, che non aveva accolto nè le richieste di protezione internazionale e nè la domanda di riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, invocati sulla base di una vicenda personale secondo la quale, sarebbe stato scoperto da parenti stretti a consumare un rapporto omosessuale e denunciato, con la conseguente persecuzione penale e la necessità di abbandonare i luoghi di origine.

Secondo il giudice del gravame, il resoconto era ampiamente lacunoso, contraddittorio e non credibile, sotto una pluralità di profili, sicchè andavano respinte tutte le richieste di protezione (inclusa quella umanitaria), atteso che i reports internazionali escludevano la violenza indiscriminata di cui aveva parlato il richiedente asilo.

Avverso tale provvedimento ricorre il sig. H.Z. con un unico mezzo, articolato in più profili, con i quali lamenta plurime violazioni di legge: il D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6,7 e 14, il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, gli artt. 2 e 3 CEDU.

Il Ministero ha resistito con controricorso

Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alle parti costituite nel presente procedimento, alla quale non sono state mosse osservazioni critiche.

Il ricorso, infatti, deve essere dichiarato inammissibile.

Le sue doglianze, infatti, costituite dalla proposizione di plurime censure in un unico motivo, non scevro da nuovi profili, sia pure sotto le apparenze delle censure di violazione di legge, tendono ad una inammissibile richiesta di riesame delle risultanze e alla rivalutazione degli elementi emersi nel corso della fase di merito (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 2014).

Alla inammissibilità del ricorso non segue l’affermazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, avendo il ricorrente conseguito l’ammissione al PASS, ma s’impone il regolamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, avendo la PA intimata svolto attività difensive in questa sede.

P.Q.M.

La Corte:

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 2.1000,00, oltre SPAD e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1^ sezione civile, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2019

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