Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30395 del 19/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30395 Anno 2017
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: CIRILLO ETTORE

ORDINANZA
sul ricorso 26368-2016 proposto da:
ABRUZZESE EMIL JO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
LUDOVISI in. 6, presso lo studio dell’avvocato ANDREA ZAPPALA’, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA
NAPOLITANO;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f 06363391001), in persona del
Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope-legis;

– controricorrente avverso la sentenza n. 986/11/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 15/04/2016;

Data pubblicazione: 19/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/11/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO.

Rilevato che:
E’ regolarmente costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380
bis cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168,

Il dott. Emilio Abruzzese ricorre per la cassazione della sentenza
n. 986 della CTR dell’Ernia Romagna che il 15 aprile 2016 ha riformato la decisione della CTP-Bologna che aveva accolto la domanda del
contribuente diretta a ottenere il rimborso dell’IRAP pagata (2007) per
l’attività di sindaco (e in misura minore di revisore) di varie società.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Il contribuente replica con memoria.

Considerato che:
Con quattro motivi, logicamente collegati e da trattarsi unitariamente, il ricorrente censura – per violazione di norme di diritto sostanziali (d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2, 3; t.u.i.r, artt. 50 e 53; cod.
civ., artt. 2400, 2402, 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2407, 2697) e vizio di
omesso esame di fatti decisivi (cod. proc. civ., art, 360 n. 5) – la sentenza d’appello laddove stima l’attività del contribuente fornita del requisito dell’autonoma organizzazione.
La decisione del giudice regionale non fa buon governo dei
principi regolativi compendiati da Cass., 3.3.2016, n. 4246 e Cass.,
2.11.2016, n. 22138, nel senso che il commercialista, che sia anche
amministratore, revisore e sindaco di società, non è soggetto a IRAP
per il reddito netto di tali attività perché è soggetto a imposizione
fiscale unicamente l’eccedenza dei compensi rispetto alla pro(g.< duttività auto-organizzata; il che, in tesi gellagle, non si verifica nelle fattispecie come quella in esame, in quanto per la soggezione a IRAP Ric. 2016 n. 26368 sez. MT - ud. 08-11-2017 -2- convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197). non è sufficiente che il commercialista normalmente operi presso uno studio professionale, atteso che tale presupposto non integra di per sè il requisito dell'autonoma organizzazione rispetto ad un'attività rilevante quale organo di una compagine terza (Cass, 3.3.2017, n. 16372). Già da tempo (Cass., 9.5.2007, n.10594; Cass., 19.7.2011, n. quale si discuteva di redditi realizzati dal libero professionista nell'esercizio di attività sindaco, amministratore di società, consulente tecnico - che non sia soggetto a imposizione quel segmento di ricavo netto consequenziale a quell'attività specifica purché risulti possibile, in concreto, lo scorporo delle diverse categorie di compensi conseguiti e verificare l'esistenza dei presupposti impositivi per ciascuno dei settori interessati (Cass., 23.1.2017, n. 1712; Cass., 10.5.2017, n. 11474; colai: Cass., 22.3.2017, n. 7378; Cass., 28.6.2017, n. 16206). Tale accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, solo se adeguatamente motivato secondo i parametri del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Il che non risulta nella specie, laddove il giudice d'appello trascura d'indagare il senso di fatti storici decisivi, quali quelli emergenti dalla produzione del contribuente, laddove documenta che la parte ricorrente ha prodotto le fatture emesse dal contribuente, mirando a provare che l'attività svolta era quella di sindaco (o revisore) senza domiciliazione societaria. Di contro, con ragionamento del tutto anapodittico, il giudice d'appello valorizza una circostanza del tutto neutra, quale l'ubicazione nello stesso stabile sia dello studio di commercialista del dott. Abruzzese, sia delle sedi legali di alcune società delle quali il professionista è sindaco, ricavandone l'inferenza tutt'altro che logica che nel primo sia stata svolta l'attività di sindaco, laddove questa è caratterizzata da requisiti civilistici di personalità, indipendenza e collegialità. Così come pare trascurato il Ric. 2016 n. 26368 sez. MT - ud. 08-11-2017 -3- 15803; Cass. 5.3.2012, n.3434) si è chiarito - riguardo a fattispecie nella duplice rilievo che solo alcune società hanno sede nello stesso stabile ma in diverso piani rispetto allo studio professionale, altre hanno sede altrove in Bologna e altre ancora (segnatamente quelle del Gruppo Industriale Maccaferri) sono diversamente dislocate sul territorio nazionale e anche all'estero. Trattasi di rilievi fattuali operati nel giudizio di non trovano riscontro nella sentenza d'appello. Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 c.p.c., comma 1, con ordinanza che accogliendo, con motivazione semplificata, i motivi ricorso unitariamente considerati, cassi in relazione la sentenza d'appello e rinvii la causa al giudice competente per nuovo esame sulla scorta degli elementi acquisititi e dei principi regolativi sopra enunciati. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, 1'8 novembre 2017 merito e riproposti in ricorso (pag. 12-14; v. nota 1, a pag. 13) e che

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