Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30394 del 30/12/2011
Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 07/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30394
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 25443-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
Z.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA CICERONE 28, presso lo studio degli avvocati DI TULLIO
ROSSELLA e UGOLINI PETER, che la rappresentano e difendono, giusta
procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 48/19/2009 della Commissione Tributaria
Regionale di BOLOGNA, depositata il 30/06/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/12/2011 dal Consigliere Relatore ANTONIO VALITUTTI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ALFREDO
POMPEO VIOLA.
Fatto
LA CORTE
– rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“Con sentenza n. 48/19/09, la CTR dell’Emilia Romagna rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Cesena, avverso la sentenza di primo grado con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla dr.ssa Z.N., medico convenzionato con il S.S.N., nei confronti del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal 1998 al 2004. Il giudice di appello riteneva, invero, insussistente – nel caso di specie – il requisito essenziale per l’applicabilità dell’IRAP, costituito dall’abituale esercizio di un’attività autonomamente organizzata, diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
Avverso la sentenza n. 48/19/09 ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate articolando un unico motivo, con il quale deduce l’insufficiente motivazione circa un fatto decisivo della controversia. L’intimata ha replicato con controricorso.
Il ricorso, a parere del relatore, appare manifestamente l fondato.
Va rilevato, infatti, che l’attività libero-professionale svolta, nella specie, dalla Z. – è esclusa dall’applicazione dell’IRAP solo quando si tratti di attività non autonomamente organizzata. Tale organizzazione, per vero, sussiste quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce, in ogni caso, onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (Cass. S.U. 12111/09).
Con specifico riferimento all’attività svolta dal medico convenzionato con il S.S.N. questa Corte ha, poi, avuto modo di precisare che difetta il requisito dell’autonoma organizzazione, ai fini dell’assoggettabilità ad IRAP dell’attività professionale, solo quando detta attività sia svolta senza l’ausilio di dipendenti e con l’impiego di mezzi strumentali del tutto limitati (Cass. 3674/07). Nel caso concreto, l’Ufficio aveva dedotto – nelle controdeduzioni al ricorso della contribuente, debitamente trascritte in questa sede – la sussistenza di un’autonoma organizzazione, rilevante ai fini IRAP, desumibile dalle diverse voci di spesa (per immobili, consumi, beni mobili), dall’utilizzazione della collaborazione di terzi, nonchè dallo stesso ammontare, non particolarmente modesto dei compensi ricavati dall’attività professionale. A fronte di tali specifici e dettagliati elementi, non presi specificamente in esame dal giudice di appello, la CTR si è limitata – ai fini di escludere l’assoggettabilità ad IRAP dell’attività della contribuente – a fare un generico riferimento all’esistenza di beni strumentali “non di particolare rilievo”, ed a concludere, del pari genericamente, nel senso di un'”organizzazione minimale della struttura”. Di conseguenza, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1″:
– che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
– che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;
considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
– che pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, va accolto il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, che procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al detto principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione;
accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della CTR dell’Emilia Romagna, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011