Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30394 del 21/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 21/11/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 21/11/2019), n.30394

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22894-2018 proposto da:

R.L.L., rappresentata e difesa dall’Avvocato FEDERICO

BONOLI presso il cui studio a Roma, via Crescenzio 82, elettivamente

domicilia, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ITALFONDIARIO S.P.A., nella qualità di procuratore speciale della

Intesa Sanpaolo s.p.a., rappresentata e difesa dall’Avvocato MARCO

BENNUCCI, presso il cui studio a Roma, corso d’Italia 29,

elettivamente domicilia, per procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

nonchè

C.V., C.M.M. e C.M.F. METALLI S.R.L.

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE DI ROMA, depositata il 21/5/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’11/7/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE

DONGIACOMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il tribunale, con l’ordinanza in epigrafe, ha parzialmente accolto le riunite opposizioni che la s.p.a. Italfondiario, nella qualità di procuratore speciale della Intesa Sanpaolo s.p.a., aveva proposto nei confronti dei due decreti con i quali il giudice istruttore aveva liquidato i compensi maturati dalla Dott.ssa R.L.L. per le prestazioni dalla stessa svolte, in qualità di consulente tecnico d’ufficio, nel giudizio civile n. RG 77257/2013.

Il tribunale, in particolare, per ciò che riguarda la prima opposizione, dopo aver premesso che l’incarico si era estrinsecato con la formulazione, al punto 1), del seguente quesito: “accerti, quanto ai rapporti bancari di cui è causa, quale tasso d’interesse sia stato applicato…”, ha ritenuto come fosse evidente che al consulente era stato chiesto di “procedere ad un unico e complessivo accertamento quanto agli interessi applicati dall’istituto di credito nei distinti rapporti bancari oggetto di causa”, come confermato dal quesito di cui al punto 4), laddove, all’esito delle operazioni di cui ai punti precedenti, era stato chiesto “di quantificare l’importo eventualmente dovuto alla banca”: anche in questo caso, ha osservato il tribunale, non era stato chiesto al consulente di compiere tale operazione con riferimento ad ogni rapporto bancario dedotto in giudizio ma, al contrario, di “procedere ad una ricostruzione complessiva, al netto degli interessi, dell’eventuale saldo debitorio nei confronti della banca”. L’incarico conferito al consulente tecnico d’ufficio, ha concluso il tribunale, ha avuto, pertanto, ad oggetto “un unico e complessivo accertamento, ancorchè relativo ad una pluralità di rapporti bancari”.

Il tribunale, inoltre, per ciò che riguarda la seconda opposizione, dopo aver premesso che il giudice istruttore, all’udienza del 13/10/2016, aveva conferito al consulente tecnico l’incarico, non espressamente richiesto nel precedente quesito, di “… effettuare il ricalcolo dell’eventuale superamento del tasso soglia usura… e depositare quindi i nuovi conteggi e… depositare quanto ai conti correnti i conteggi relativi all’ipotesi della capitalizzazione trimestrale degli interessi” e che il consulente tecnico d’ufficio, nella relazione scritta, aveva dato espressamente atto che: – “i tassi utilizzati per le rielaborazioni dei conti correnti sono quelli già utilizzati nella consulenza tecnica d’ufficio depositata…”; – “la verifica in merito alla usurarietà dei conti oggetto della presente indagine risulta già prodotta nella CTU depositata, per cui le rielaborazioni post usura e conseguente azzeramento degli interessi sono effettuate sulla base delle risultanze di quest’ultima”; – solo con riferimento al “mutuo” concesso al C., il consulente tecnico d’ufficio ha dato atto che le era stato richiesto di effettuare un nuova verifica del superamento del tasso soglia usura “utilizzando impostazione metodologica diversa da quella proposta nella CTU già depositata e ad integrazione della stessa…”; ha ritenuto che, in buona sostanza, alla luce degli atti di causa, non era risultato che il consulente tecnico d’ufficio avesse proceduto ad un’indagine nuova e diversa: piuttosto, l’accertamento richiesto rientrava in quello più complessivo di cui al punto 3) dei quesiti già formulati, seppure con una metodologia diversa. In altri termini, ha osservato il tribunale, non era stato chiesto al consulente tecnico d’ufficio di procedere ad un accertamento nuovo ma, piuttosto, “di procedere ad una rideterminazione delle conclusioni già rassegnate sulla base di una nuova impostazione metodologica ma sempre con riferimento all’accertamento del tasso soglia usura di cui al punto 3) dei quesiti”. Peraltro, ha aggiunto il tribunale, tale nuova impostazione metodologica non ha riguardato tutti i rapporti bancari dedotti in giudizio e che avevano costituito l’oggetto della precedente relazione scritta, ma solo il mutuo concesso al C..

Il tribunale, quindi, in accoglimento delle opposizioni proposte, ha revocato i decreti di liquidazione impugnati ed ha provveduto alla liquidazione del compenso maturato nella somma di Euro 10.256,34, oltre spese ed accessori di legge.

R.L.L., con ricorso notificato il 3/7/2018, ha chiesto, per due motivi, la cassazione dell’ordinanza pronunciata dal tribunale, dichiaratamente comunicata il 23/5/2018.

Ha resistito la s.p.a. Italfondiario con controricorso notificato in data 14/9/2018.

C.V., C.M.M. e C.M.F. Metalli s.r.l. sono rimasti intimati.

La ricorrente, all’esito della proposta del relatore, ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione del D.M. 30 maggio 2002, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto evidente che al consulente era stato chiesto di “procedere ad un unico e complessivo accertamento quanto agli interessi applicati dall’istituto di credito nei distinti rapporti bancari oggetto di causa” e che tale conclusione trovava conferma nel quesito di cui al punto 4), laddove, all’esito delle operazioni di cui ai punti precedenti, era stato chiesto al consulente tecnico d’ufficio “di quantificare l’importo eventualmente dovuto alla banca”, aggiungendo che non era stato chiesto al consulente di compiere tale operazione con riferimento ad ogni rapporto bancario dedotto in giudizio.

1.2. Così facendo, però, ha osservato la ricorrente, il tribunale non ha tenuto conto del fatto che, laddove, come nel caso in esame, sia richiesta l’indagine su una molteplicità di rapporti, la somma dei molteplici risultati non può che condurre ad un unico risultato. In realtà, quando il consulente è chiamato a svolgere distinti accertamenti, sia pur nell’ambito di un unico rapporto, l’autonomia di talune indagini può portare all’attribuzione, in suo favore, di un compenso unitario che deriva dalla somma di quelli relativi ai singoli accertamenti, purchè i parametri da valutare per ciascuno corrispondano ai relativi valori. Nel caso di specie, l’incarico conferito al consulente tecnico d’ufficio ha avuto ad oggetto tre conti correnti e due mutui ed ha, quindi, richiesto, anche per la loro diversa natura e regolamentazione giuridica e contabile, lo svolgimento di cinque autonomi e diversi accertamenti, tutti singolarmente liquidabili.

2. Il motivo è infondato. Il giudice di merito, con apprezzamento in fatto che non è sindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto, infatti, che l’incarico conferito al consulente tecnico d’ufficio, sia pur con riguardo ad una pluralità di rapporti bancari, ha avuto, in realtà, ad oggetto un unico e complessivo accertamento. Trova, dunque, applicazione il principio per cui, lì dove, pur in presenza di una pluralità di rapporti, l’indagine sia sostanzialmente unitaria, l’importo da prendere in esame, ai fini del calcolo del compenso, è quello corrispondente all’ammontare cumulativo dei vari rapporti (avendo riguardo, naturalmente, ai decrescenti parametri fissati dai relativi scaglioni e ed limite di valore massimo ivi stabilito), essendo, invece, possibile riconoscere un compenso ragguagliato al singolo rapporto solo nel caso in cui lo stesso sia stato investito da autonome e distinte indagini e valutazioni. In effetti, pur in presenza di una molteplicità di rapporti, ove l’indagine sia sostanzialmente unitaria, l’importo da prendere in considerazione per liquidare il compenso è quello corrispondente all’ammontare cumulativo dei vari rapporti scrutinati (Cass. n. 28417 del 2018).

3.1. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione del D.M. 30 maggio 2002, art. 29, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale, dopo aver dato atto che, relativamente al mutuo, si trattava di una nuova verifica e che tale accertamento non era stato espressamente richiesto al punto 3 del precedente quesito, non ha considerato che, con riferimento al mutuo concesso al C., era stato richiesto al consulente tecnico d’ufficio di effettuare un nuova verifica del superamento del tasso soglia usura utilizzando un’impostazione metodologica diversa da quella proposta nella consulenza tecnica d’ufficio già depositata e ad integrazione della stessa.

3.2. Il tribunale, inoltre, ha proseguito la ricorrente, ha erroneamente escluso la debenza di qualsivoglia altro compenso per la consulenza tecnica d’ufficio integrativa anche per ciò che riguarda i conti correnti esaminati. Il quesito integrativo, infatti, imponeva al consulente tecnico d’ufficio di integrare il lavoro già svolto con nuovi conteggi aventi ad oggetto i rapporti bancari intercorsi tra le parti, e cioè due conto corrente ed un mutuo, procedendo, in particolare, per quanto riguarda i conti correnti, a svolgere nuovi conteggi con la capitalizzazione trimestrale degli interessi, laddove, nella relazione già depositata, si era provveduto, in mancanza del contratto di apertura dei conti dal quale risultasse pattuita la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, senza alcuna capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi. Il tribunale, quindi, lì dove ha ritenuto che le nuove ipotesi rientrassero nell’ambito degli accertamenti domandati al consulente tecnico, non ha tenuto conto del fatto che i quesiti integrativi successivamente posti fossero nuovi e differenti, non essendo sufficiente che si tratti, genericamente, degli stessi rapporti bancari laddove le nuove richieste comportino indagini, analisi di documenti, metodologie ed elaborazioni differenti.

4. II motivo è infondato. Il giudice di merito ha accertato, in fatto, che l’incarico attribuito dal giudice istruttore all’udienza del 13/10/2016 non ha avuto ad oggetto un’indagine nuova e diversa rispetto a quella che il consulente tecnico d’ufficio aveva in precedenza svolto. A fronte di tale accertamento, la ricorrente, intanto avrebbe potuto imputare alla decisione impugnata la violazione del D.M. 30 maggio 2002, art. 23, nell’interpretazione che la stessa ne ha offerto (e cioè tale da attribuire al consulente tecnico d’ufficio il diritto ad un ulteriore compenso ove gli sia stato conferito l’incarico di rispondere a quesiti nuovi e diversi rispetto a quelli inizialmente fissati), solo se ed in quanto avesse preliminarmente censurato, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame da parte del tribunale del fatto (a tal fine) decisivo costituito dalla dedotta diversità dei quesiti posti all’udienza del 13/10/2016 rispetto a quelli già esaminati: ciò che, nella specie, non è accaduto, avendo la ricorrente lamentato la violazione dell’art. 23 cit. come se la fattispecie concreta fosse stata effettivamente accertata dal giudice di merito nei termini dalla stessa desiderati. Al contrario, una volta che sia stato (oramai definitivamente) accertato, in fatto, che l’incarico integrativo affidato al consulente non si è risolto nel compimento di un’indagine peritale nuova e diversa rispetto a quella precedentemente svolta, risulta, allora, evidente che la decisione impugnata si sottrae alle censure articolate dalla ricorrente, essendo, in effetti, noto che, ove il consulente si sia limitato a svolgere un’attività complementare, integrativa e necessaria, rispetto ad una relazione che il giudice non abbia, per un motivo o per l’altro, ritenuto esaustiva ai fini della decisione, non ha il diritto ad alcun compenso ulteriore (Cass. n. 21549 del 2016).

5. Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

7. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

la Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Seconda Civile – 2, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2019

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