Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30393 del 21/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 21/11/2019, (ud. 04/07/2019, dep. 21/11/2019), n.30393

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16632-2018 proposto da:

LA SAGITTARIO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA GRAZIOLI

n. 29, presso lo studio dell’avvocato SERENELLA LONGO che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.G., C.Q. e C.I., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DELLA MARATONA n. 56, presso lo studio

dell’avvocato CARLO ABBATE, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato SABRINA ROMANO;

– controricorrenti –

e contro

STUDIO SANT’ORESTE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE e ALLIANZ S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3142/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/07/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato l’11.1.2007 La Sagittario S.r.l. evocava in giudizio innanzi il Tribunale Ordinario di Tivoli, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, L.A. e C.Q., invocando la risoluzione per loro inadempimento dei contratti preliminari di compravendita immobiliare intercorsi tra le parti e la condanna dei convenuti alla restituzione della somma di Euro 35.000 versata a titolo di caparra confirmatoria alla firma dei preliminari, nonchè al risarcimento dei danni quantificati in Euro 74.800.

I convenuti si costituivano resistendo alla domanda e chiamavano in causa la società Studio Sant’Oreste S.r.l. per essere da quest’ultima eventualmente manlevati. In via riconvenzionale, invocavano la risoluzione dei contratti inter partes per inadempimento della società attrice e l’accertamento del proprio diritto a trattenere la suindicata somma di Euro 35.000 ricevuta alla firma dei preliminari.

La società chiamata in causa si costituiva in giudizio resistendo alla domanda di manleva svolta nei suoi riguardi e chiamando a sua volta in garanzia la Lloyd Adriatico S.p.a. (poi divenuta Allianz S.p.a.).

Si costituiva infine la compagnia assicurativa resistendo alla chiamata svolta nei suoi riguardi.

Con sentenza n. 1894/2015 il Tribunale rigettava la domanda proposta da La Sagittario S.r.l. e dichiarava inammissibile sia la domanda riconvenzionale che la chiamata in garanzia svolte dai convenuti, perchè proposte tardivamente. Compensava le spese di lite tra attrice e convenuti e condannava questi ultimi alle spese in favore del terzo chiamato e della Allianz S.p.a.

Interponevano appello avverso detta decisione C.Q., I. e G., eredi degli originari convenuti, in relazione alla dichiarata inammissibilità della chiamata di terzo ed al relativo regolamento delle spese di lite. Si costituiva in appello La Sagittario S.r.l. invocando il rigetto del gravame, mentre le altre partì rimanevano contumaci.

Con la sentenza oggi impugnata, n. 3142/2017, la Corte di Appello di Roma accoglieva parzialmente il gravame dichiarando gli appellanti non tenuti al pagamento delle spese del giudizio di prime cure in favore del terzo chiamato e della compagnia assicurativa da quest’ultimo a sua volta evocata in giudizio in garanzia.

Propone ricorso per la cassazione di tale decisione La Sagittario S.r.l. affidandosi ad un unico motivo.

Resistono con controricorso C.Q., G. e I..

Ambo le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso la società ricorrente lamenta il vizio di motivazione in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4 e la violazione degli artt. 91,92,132 e 118 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente omesso di considerare che sia in primo che in secondo grado la chiamata del terzo in garanzia proposta dai danti causa degli odierni controricorrenti era stata ritenuta inammissibile perchè proposta tardivamente rispetto al termine di cui all’art. 167 c.p.c. Di conseguenza, alla luce del principio di soccombenza doveva essere confermata la condanna del chiamante alla refusione delle spese di lite in favore del terzo, tardivamente evocato in giudizio.

La censura è fondata.

Va invero ribadito il principio generale, richiamato anche dalla Corte di Appello nella pronuncia impugnata, secondo cui “In tema di liquidazione delle spese di giudizio, le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia, nella specie impropria, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23552 del 10/11/2011, Rv.620143; conf. Cass. Sez.6-3, Sentenza n. 2492 del 08/02/2016, Rv.638998).

Tale principio va tuttavia coordinato con l’ulteriore principio secondo cui “Attesa la lata accezione con cui il termine “soccombenza” è assunto nell’art. 91 c.p.c., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell’attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l’attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l’iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7431 del 14/05/2012, Rv. 622605; cfr. anche Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 10070 del 21/04/2017, Rv. 643991; nonchè Cass. Sez.1, Ordinanza n. 4195 del 21/02/2018, Rv.647422, la quale ultima ha esteso il principio sopra riferito anche al caso in cui la domanda di garanzia sia stata ritenuta infondata, chiarendo che la domanda di manleva, spiegata dal convenuto con la chiamata in causa di un terzo, non necessariamente deve essere valutata manifestamente infondata o palesemente arbitraria ai fini della condanna del chiamante al rimborso delle spese processuali sostenute dal chiamato, essendo -appunto-condizione sufficiente il suo rigetto).

Dal coordinamento dei due richiamati principi emerge che quando – come nel caso di specie – la chiamata del terzo viene dichiarata inammissibile perchè tardivamente proposta, il chiamante va condannato al pagamento delle spese nei confronti del terzo chiamato, alla luce del principio generale di soccombenza, applicabile anche allo specifico rapporto processuale esistente tra dette parti.

Pertanto la Corte di Appello, avendo respinto i primi due motivi dell’appello principale proposto da C.Q., G. e I. e confermato la sentenza di primo grado sul punto relativo alla tardività, e quindi all’inammissibilità, della chiamata in garanzia del terzo spiegata in prime cure dai danti causa dei predetti appellanti nei confronti di Studio Sant’Oreste Srl, non poteva che confermare anche la correlata e dipendente statuizione relativa al governo delle spese inerenti il rapporto processuale tra le predette parti.

Va aggiunto che non è condivisibile quanto sostenuto dai controricorrenti nella memoria depositata in vista dell’adunanza camerale, secondo cui non sussisterebbe l’interesse ad agire in capo a La Sagittario S.r.l. posto che la Corte capitolina non avrebbe espressamente condannato la predetta società al pagamento delle spese di prime cure nei confronti dei terzi chiamati Studio Sant’Oreste S.r.l. e Allianz S.p.a. Se infatti è vero che la decisione impugnata, nella sua parte dispositiva, non contiene un’esplicita condanna dell’odierna ricorrente al pagamento delle predette spese in favore dei terzi chiamati, non è men vero che essa, nella sua parte motiva (cfr. pag. 4), afferma espressamente che l’onere di pagamento delle spese del terzo chiamato va posto a carico della parte soccombente in relazione al rapporto processuale principale, che nella specie è senz’altro La Sagittario S.r.l. Dovendosi necessariamente ricostruire la portata del dictum della Corte territoriale facendo riferimento tanto al dispositivo che alla motivazione della sentenza impugnata, va ritenuto sussistente l’interesse de La Sagittario S.r.l. all’impugnazione della decisione di seconde cure anche in relazione al capo concernente il governo delle spese inerenti al rapporto processuale tra la parte originaria convenuta e i terzi da essa chiamati in giudizio.

Ne deriva l’accoglimento del ricorso e la cassazione della decisione impugnata, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, affinchè provveda, in conformità dei principi esposti in motivazione, ad una nuova regolamentazione delle spese di prime cure, ponendo queste ultime, limitatamente al rapporto processuale instauratosi tra originari convenuti e terzi chiamati, a carico dei primi.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 4 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA