Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30393 del 19/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30393 Anno 2017
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: CIRILLO ETTORE

ORDINANZA
sul ricorso 24563-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f 06363391001), in persona del
Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope-legis;

– ricorrente contro
SASSO ORNELLA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE
CLODIO n. 14 C/0 DC, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE
NUNZIATA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ANTONIO TODISCO;

– con troricorrente avverso la sentenza n. 2508/47/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 16/03/2016;

Data pubblicazione: 19/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/11/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO.

RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte,
costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. (co-

modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con motivazione semplificata:
La difesa erariale ricorre, con quattro motivi, contro la sentenza della
CTR-Campania, 16.3.2016, n. 2509 che ha disatteso l’appello
dell’Agenzia delle entrate avverso la decisione della CTP-Napoli,
29.4.2014, n. 10517 che aveva annullato l’avviso di accertamento notificato a Ornella Sasso per l’anno d’imposta 2008 [TRAM; la parte contribuente resiste con controricorso.
In ordine logico, col secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione
dell’art. 53 proc. trib.e fondatamente censura la sentenza d’appello,
laddove nega l’ammissibilità dell’appello di merito mancando contestazioni di specifiche partite e di esaustive ricognizioni contabili. Infatti,
nel processo tributario, ove l’Amministrazione finanziaria ribadisca e
riproponga in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo
grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere
d’impugnazione specifica previsto dall’art. 53 cit. (Cass., 22.3.2017, n.

7369), atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello, mezzo quest’ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass., 22.5.2017, n. 12826 e giur. ivi

eit.). La sentenza d’appello è difforme dai superiori principi di diritto,
perché svaluta motivi di gravame articolati, nella specie, su varie dettaRic. 2016 n. 24563 sez. MT – ud. 08-11-2017
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me modificato dal decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con

gliate censure [violazione dell’art. 109 TUIR, del principio d’inerenza
dei costi di esercizio deducibili e dell’onere della prova a carico del
contribuente ai fini della deducibilità fiscale dei costi d’impresa; violazione dell’art. 32 d.p.r. n. 600/1973 circa l’omessa risposta al questionario].

laddove prime nega l’ingresso in secondo grado della prova della preventiva notifica della richiesta documentale avanzata alla contribuente
[motivo 1], poi contesta all’ufficio di aver omesso di provare la mancata partecipazione della contribuente agli incontri del contraddittorio
endo-procedimentale [motivo 3] e infine inverte i principi e gli oneri
probatori in tema d’inerenza dei costi deducibili [motivo 4]. Tali mezzi
sono inammissibili, atteso il carattere preliminare ed assorbente della
erronea pronunzia processuale sopra esaminate [motivo 2]. Infatti se il
giudice d’appello che ritenga inammissibile una domanda, o un capo di
essa, o un singolo motivo, o lo stesso gravame, così spogliandosi della
potestas iudicandi sul relativo merito, proceda poi all’esame di quest’ultimo, è inammissibile, per difetto d’interesse, il motivo d’impugnazione
della sentenza da lui pronunciata che ne contesti solo la motivazione,
da considerarsi svolta ad abundantiam, su tale ultimo aspetto (Cass., s.u.,

30.10.2013, n. 24469).
In conclusione, una volta accolto il secondo motivo e dichiarati
inammissibili gli altri tre motivi di ricorso, va cassata la sentenza
d’appello in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione
tributaria regionale della Campania, cui va demandato di procedere
all’esame della vertenza e di provvedere anche sulle spese del giudizio
di legittimità.

P.Q.M.

Ric. 2016 n. 24563 sez. MT – ud. 08-11-2017
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i-

Con gli altri tre mezzi la ricorrente censura la sentenza d’appello,

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara inammissibili il
primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Commissione tributaria regionale
della Campania, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

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TE

Così deciso in Roma, 1’8 novembre 2017

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