Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30392 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 07/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30392

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25308-2009 proposto da:

FTA LINE SRL (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE ALPI 30, presso

lo studio dell’avvocato CAIANIELLO SALVATORE, rappresentata e difesa

dall’avvocato CORVINO UMBERTO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 25/27/2009 della Commissione Tributaria

Regionale di MILANO del 16.1.09, depositata l’11/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO VALITUTTI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ALFREDO

POMPEO VIOLA.

Fatto

LA CORTE

– rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Con sentenza n. 25/27/09, la CTR del Lazio rigettava l’appello proposto dalla FTA LINE s.r.l. avverso la decisione di primo grado, con la quale era stato respinto il ricorso proposto dalla contribuente nei confronti dell’avviso di accertamento, emesso ai fini IRPEG, IVA ed IRAP per l’anno 1998. Il giudice di appello si limitava ad affermare, in motivazione, che non erano “emersi nuovi determinanti elementi tali da poter inficiare la decisione dei giudici di prime cure, non meritando questa censura alcuna”, e che, pertanto, tale decisione era da ritenersi “pienamente condivisibile”.

Avverso la sentenza n. 25/27/09 ha proposto ricorso per cassazione la FTA LINE s.r.l., articolando due motivi, con i quali deduce l’omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, nonchè la nullità dell’impugnata sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.. L’agenzia delle Entrate ha replicato con controricorso, contenente, altresì, ricorso incidentale condizionato, con il quale l’amministrazione deduce, a sua volta, la nullità della sentenza di appello per violazione dell’art. 112 c.p.c..

Ad avviso del relatore, sia il ricorso principale che quello incidentale appaiono manifestamente fondati. Ed invero, per quanto concerne il ricorso principale della contribuente Sussiste il vizio di omessa motivazione della sentenza (art. 360 c.p.c., n. 5), nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, nell’ipotesi in cui il giudice di merito omette del tutto di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, in modo da evidenziare il percorso argomentativo seguito (Cass. 16762/06, 16581/09).

Nel caso di specie, la CTR si è limitata ad un’affermazione del tutto generica circa il fatto che la decisione di prime cure fosse condivisibile, senza dire per quali ragioni, e senza spendere una sola parola – neppure per confutarli – sui motivi di appello della contribuente – debitamente trascritti nel ricorso per cassazione – il cui esame è stato del tutto pretermesso dalla CTR. Si palesa evidente, pertanto, la sussistenza sia del vizio di motivazione, sia della nullità dell’impugnata sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.. Ma, del pari, appare fondato il ricorso incidentale dell’Ufficio, atteso che la CTR ha completamente omesso di pronunciarsi sull’eccezione dell’amministrazione in tema di inammissibilità dell’appello della contribuente per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 – compiutamente trascritta in questa sede – della cui proposizione pure la medesima CTR aveva dato atto nello svolgimento del processo.

Di conseguenza, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1″;

– che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

– che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione. Pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, sia il ricorso principale che quello incidentale vanno accolti; la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione Tributaria della Lombardia, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al detto principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione;

accoglie il ricorso principale e quello incidentale; cassa l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della CTR della Lombardia, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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