Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30392 del 23/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 23/11/2018, (ud. 23/10/2018, dep. 23/11/2018), n.30392

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9961-2013 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAVALIER

D’ARPINO 8, presso lo studio dell’avvocato ENRICO FRONTICELLI

BALDELLI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

B.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 53/2012 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 27/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/10/2018 dal Consigliere Dott. VARRONE LUCA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Equitalia Gerit S.P.A. impugnava la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo, depositata il 15 dicembre 2009, che aveva accolto il ricorso di B.R. avverso l’iscrizione ipotecaria n. (OMISSIS) a fronte di una serie di cartelle di pagamento relative a imposte, contributi, sanzioni ed altro, per la nullità conseguente alla mancata indicazione del responsabile del procedimento.

2. Nell’appello Equitalia Gerit contestava detto assunto sul presupposto che in virtù della L. n. 31 del 2008, art. 36, comma 4-ter, di conversione del D.L. n. 248 del 2007, l’obbligo dell’indicazione del responsabile del procedimento nasceva solo per i ruoli consegnati dopo il primo giugno 2008. Inoltre, la norma si applicava anche agli atti diversi dalla cartella di pagamento.

3. La CTR del Lazio respingeva l’appello in quanto la mancata indicazione del nominativo del responsabile del procedimento nell’avviso di iscrizione ipotecaria la rendeva nulla in applicazione delle norme dello statuto del contribuente le quali assumono una particolare valenza nell’ambito della legislazione tributaria e, dunque, devono prevalere sulle norme preesistenti che devono essere disapplicate. Ciò tanto più in relazione ad atti esecutivi i quali necessitano delle maggiori garanzie per il contribuente e tenuto conto dell’ordinanza della Corte Costituzionale n. 377 del 2007.

4. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione Equitalia sud spa sulla base di un solo motivo di ricorso.

5. La parte intimata non si è costituita.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

La ricorrente, in particolare, lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000 (statuto del contribuente) in combinato disposto con la L. conv. D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4-ter.

La ricorrente ribadisce che il D.L. n. 248 del 2007 aveva stabilito che la nullità delle cartelle per la mancata indicazione del responsabile del procedimento fosse efficace unicamente per i ruoli consegnati a decorrere dal primo giugno 2008. La questione di costituzionalità della suddetta norma era stata anche rigettata dalla Corte Costituzionale che aveva anche precisato che poichè la L. n. 212 del 2000 non prevedeva conseguenze per la violazione dell’obbligo di indicare il responsabile del procedimento, anteriormente all’emanazione della L. conv. D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4-ter, non vi era alcuna nullità conseguente alla violazione e dunque erano perfettamente valide le cartelle emesse senza la sottoscrizione del funzionario responsabile prima del primo giugno 2008.

1.1 Con istanza depositata in data 2 ottobre 2010 la parte ricorrente richiedeva di essere rimessa in termini per rinnovare la notifica del ricorso, in quanto dopo aver provveduto tempestivamente alla sua spedizione, la cartolina di ricevimento non era mai tornata indietro e Poste Italiane, sollecitata a rilasciarne una copia, aveva rilasciato un’attestazione nella quale affermava (‘indisponibilità di tutti i documenti relativi all’accettazione o alla consegna dopo i tre anni di giacenza.

1.2 L’istanza del ricorrente di rimessioni in termini non può essere accolta e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità: “In tema di notifiche a mezzo posta, nell’ipotesi di smarrimento o distruzione dell’avviso di ricevimento, l’unico atto idoneo a provare l’avvenuta notificazione è, ai sensi del D.P.R. n. 655 del 1982, art. 8, il duplicato rilasciato dall’Ufficio postale, che, peraltro, non deve essere sottoscritto dalla persona alla quale il piego era stato consegnato, assumendo rilevanza il registro di consegna attestante l’avvenuta ricezione dell’avviso originario, del quale il duplicato deve essere una riproduzione fedele, contenendo tutte le indicazioni proprie dello stesso, compresa l’indicazione del soggetto che ha ricevuto l’atto” (Sez. 5 Sent., n. 14574 del 2018).

La prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica dell’atto introduttivo, ai fini della sua ammissibilità, deve essere data tramite la produzione dell’avviso di ricevimento, la cui assenza non può essere superata con la rinnovazione, atteso che, pur non traducendosi in un caso d’inesistenza, non determina neppure la mera nullità, ma solo con la costituzione della controparte, che dimostra l’avvenuto completamento del procedimento, ovvero con la richiesta di rimessione in termini della parte stessa in funzione del deposito dell’avviso che affermi non aver ricevuto, che presuppone, però, la prova della tempestiva richiesta all’amministrazione postale, a norma della L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1, di un duplicato dell’avviso stesso ovvero dell’impossibilità, nonostante la normale diligenza, di tale attività. (Sez. 5 Sent., n. 26108 del 2015, (Sez. 6-2, Ord. n. 18361 del 2018).

Nella specie la richiesta ex L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1, non è stata tempestiva tanto che Poste Italiane ha affermato l’impossibilità di rilasciare il duplicato, in quanto decorsi i tre anni di giacenza delle copie.

Pertanto, risulta in re ipsa che la parte non si è attivata entro un tempo ragionevolmente contenuto, secondo la comune diligenza, per venire a conoscenza dell’esito negativo della notificazione e per richiedere un duplicato.

In conclusione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento, in assenza di attività difensiva dell’intimato, rende il ricorso per cassazione inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c. o per la rimessione in termini del ricorrente Sez. 6-2, Ord. n. 18361 del 2018).

7. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, co. 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018

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