Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30392 del 19/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30392 Anno 2017
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: CIRILLO ETTORE

ORDINANZA
sul ricorso 17119-2016 proposto da:
DE GREGORIO ASCANIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE DI PRIMA;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f 06363391001), in persona del
Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope-legis;

– con troricorrente avverso la sentenza n. 2358/30/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO, depositata 1’08/06/2015;

Data pubblicazione: 19/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/11 /2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte,
costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. (co-

modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con motivazione semplificata:
Il dott. Ascanio de Gregorio ricorre avverso la decisione della
CTR-Sicilia che l’6 giugno 2015 ha ritenuto infondata la domanda del
contribuente, medico di base convenzionato col SSN, diretta a ottenere il rimborso dell’IRAP versata (1999-2002). L’Agenzia delle entrate
resiste con controricorso.
Il ricorrente esattamente censura – per violazione di norme di diritto sostanziali – la sentenza d’appello laddove stima l’attività del contribuente fornita del requisito dell’autonoma organizzazione pur essendo correlata col SSN ed espletata con attrezzature minimali e
l’ausilio di modesti mezzi e di una sola unità lavorativa.
La decisione del giudice regionale si discosta dai principi regola-

tivi ora definitivamente certificati dalla sezioni unite (Cass., sez. un., n.

)451 del 20161 laddove si afferri-m chi.,iii

iema

ult imposta regionale

sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione
richiesto dall’art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997 non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali
non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con
mansioni esecutive.
Dalla lettura combinata della sentenza d’appello e delle difese
emerge che nella specie il thema decidendum riguarda l’utilizzo di una uniRic. 2016 n. 17119 sez. MT – ud. 08-11-2017
-2-

me modificato dal decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con

tà lavorativa con esborsi annuali contenuti tra 10 e 16 mila euro. Il che,
secondo l’id plerumeque accidit, è compatibile con i parametri retributivi e
gli oneri accessori per une dipendente ausiliario di studio professionale

(c.c.n.1.). E’, dunque, lo stesso dibattitto processuale che esclude che i
limiti enunciati dalle sezioni unite siano superati dall’attività del contribuente (coni Cass. 6 5, nn. 1953,1954,1956 del 2017).
Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di
consiglio ai sensi dell’art. 375, primo comma, cod. proc. civ. con ordinanza di accoglimento dell’unico motivo. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la domanda introduttiva della parte contribuente può essere immediatamente accolta. Le spese dell’intero giudizio possono essere compensate in ragione del recente consolidamento
della giurisprudenza in materia.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo
nel merito, accoglie la domanda introduttiva della parte contribuente;
compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, 1’8 novembre 2017

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