Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30391 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 07/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30391

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25298-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

STUDIO LEGALE ASSOCIATO NOTARDONATO-ZACCARO-BALDI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 39/48/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di NAPOLI del 20.3.08, depositata il 29/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO VALITUTTI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ALFREDO

POMPEO VIOLA.

Fatto

LA CORTE

– rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Con sentenza n. 39/48/08, la CTR della Campania accoglieva l’appello proposto dallo Studio legale associato Notardonato, Zaccaro, Baldi avverso la sentenza di primo grado con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dal contribuente nei confronti del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’IRAP versata negli anni 2000, 2003 e 2004. Il giudice di appello riteneva, invero, in via pregiudiziale, infondata l’eccezione di perdita del diritto del contribuente al rimborso, per essersi il medesimo avvalso dei benefici di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 7 (condono), e per intervenuta decadenza dell’istanza di rimborso, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38. Nel merito, la CTR riteneva mancante – nel caso di specie – il requisito essenziale per l’applicabilità dell’IRAP, costituito dall’abituale esercizio di un’attività autonomamente organizzata, diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

Avverso la sentenza n. 39/48/08 ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate articolando tre motivi, con i quali deduce – rispettivamente – la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 7, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 e del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2. L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Premesso quanto precede, il primo motivo di ricorso, ad avviso del relatore, si palesa inammissibile, avendo l’amministrazione censurato – sub specie di violazione di legge (della L. n. 289 del 2002, art. 7) un giudizio di fatto operato dalla CTR, certamente non deducibile come erronea o falsa applicazione di una norma di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Ed invero, va rilevato, al riguardo, che – a fronte dell’eccezione dell’Ufficio di inammissibilità dell’istanza di rimborso dell’IRAP, per essersi il contribuente avvalso del condono – il giudice di appello si è limitato a rilevare la mancanza di prove in atti in ordine alla presentazione dell’istanza di sanatoria da parte del contribuente medesimo, ai sensi della L. n. 289 del 2002. Ne deriva che alcuna violazione o falsa applicazione di legge, censurabile ex art. 360 c.p.c., n. 3 è ravvisabile, a parere del relatore, nel caso di specie. Il ricorso appare, per contro, manifestamente fondato in relazione al secondo motivo, assorbito il terzo. Non può revocarsi in dubbio, invero, che il termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 si applichi anche all’istanza di rimborso dell’IRAP che si assume illegittimamente versata (Cass. 23882/10); come pure non può dubitarsi del fatto che – come, del resto, ha riconosciuto la stessa CTR – la decadenza in parola, in quanto attinente a situazione non disponibile da parte della pubblica amministrazione, sia rilevabile dal giudice anche d’ufficio (Cass. 10591/02, 1605/08). Tuttavia, il giudice di appello ha erroneamente ritenuto, in palese contrasto con il tenore letterale del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, comma 1 che il predetto termine decadenziale si applicasse con decorrenza dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, anzichè dal versamento delle somme in contestazione, facendo applicazione della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 6287/07, che si riferisce al diverso caso – non ricorrente nella specie – dell’esposizione di un credito di imposta nella dichiarazione dei redditi, ed al quale si applica, non la decadenza in parola, bensì l’ordinaria prescrizione decennale.

Di conseguenza, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1”;

– che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

– che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

Concorrono giusti motivi per dichiarare compensate fra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione;

accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente; dichiara compensate fra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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