Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30391 del 23/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 23/11/2018, (ud. 23/10/2018, dep. 23/11/2018), n.30391

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8656-2013 proposto da:

PIONEER ITALIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARDINAL DE

LUCA 10, presso lo studio dell’avvocato TULLIO ELEFANTE, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 205/2012 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 22/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/10/2018 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.

Fatto

PREMESSO

che:

1. la spa Pioneer ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 205, in data 22 novembre 2012, con la quale la commissione – in controversia afferente la legittimità della cartella emessa a seguito di controllo ex D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, della dichiarazione Ires relativa al periodo 2007/2008 e di disconoscimento di perdite di anni pregressi le quali, secondo l’Agenzia delle Entrate, erano indeducibili in quanto evidenziate nella dichiarazione relativa al periodo 2006/2007, presentata oltre i termini di legge (D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 7) e quindi tamquam non esset – confermava la decisione di primo grado, sfavorevole alla contribuente, con la motivazione per cui “per la perdita riportata in dichiarazione e dedotta dal reddito, qualora si dovesse ritenere deducibile anche con il Modello Unico presentato in ritardo, non risulta indicato l’anno in cui essa si è formata. Ne consegue che, poichè la normativa stabilisce che la perdita può essere dedotta negli anni successivi, ma non oltre il quinto, non potendo stabilire quando essa si è formata, non può essere considerata deducibile dal reddito dell’anno 2006/2007”;

2. con il primo motivo di ricorso, la Pioneer spa lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che la commissione “omette di motivare circa la reale questione afferente la possibilità di dedurre perdite pregresse nonostante la tardiva presentazione della dichiarazione fiscale antecedente a quella in cui le perdite stesse sono state utilizzate ritenendo erroneamente e sulla base di un mancato esame delle risultanze probatorie, che non fosse dimostrata l’epoca in cui le perdite si erano generate”;

3. con il secondo motivo di ricorso, la Pioneer spa lamenta, ai sensi dell’art.360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la commissione tributaria regionale omesso di pronunciare sulla eccezione, sollevata da essa ricorrente, secondo cui l’Agenzia, al fine di disconoscere le perdite evidenziate con dichiarazione non tempestivamente presentata, avrebbe dovuto necessariamente procedere ad una rettifica della dichiarazione tramite avviso di accertamento e non poteva procedere tramite liquidazione ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis;

4. il secondo e logicamente pregiudiziale motivo di ricorso, sebbene fondato – e, aggiungasi, suscettivo di condurre all’annullamento della cartella atteso che “la possibilità per l’erario di iscrivere a ruolo l’imposta senza previamente emettere un avviso di accertamento, prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, è consentita soltanto allorchè la maggior imposta dovuta risulti “ictu oculi” dalla dichiarazione del contribuente, e cioè in casi tassativi, consistenti nella correzione di errori materiali o di calcolo e nell’esclusione di ritenute o deduzioni non previste dalla legge e non documentate, e non può quindi essere esteso fino a ricomprendere fattispecie suscettibili di interpretazioni diverse (Cass. sentenza n. 5460 del 29/02/2008) o un’indagine interpretativa della documentazione allegata, ovvero una valutazione giuridica della norma applicata (Cass. sentenza n. 21349 del 30/11/2012), occorrendo in tali ipotesi un atto d’accertamento esplicitamente motivato, il quale soltanto è idoneo a rendere edotto il contribuente del processo logico giuridico seguito dall’Amministrazione nella diversa determinazione dell’imponibile ed a metterlo in condizione di potersi adeguatamente difendere, cosicchè, in particolare, non è legittimo l’impiego del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 36 bis, per il recupero delle imposte portate a credito nella dichiarazione malgrado l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno antecedente quello in verifica (Cass. ordinanza n. 5318 del 2012) – resta assorbito, così come il primo, dal fatto che la contribuente, difesasi nel merito della pretesa erariale, non ha, secondo il rilievo svolto dalla commissione e insindacabile ai sensi del vigente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “indicato l’anno in cui la perdita si è formata” o, in altri termini, non ha allegato la sussistenza del presupposto temporale (stabilito dal testo unico imposte dirette, art. 84, nella formulazione da applicarsi ratione temporis) legittimante l’avvalimento delle perdite al fine di ridurre l’imponibile Ires liquidato nella cartella;

4. il ricorso va pertanto rigettato;

5. le spese seguono la soccombenza;

6.ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

la Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna la ricorrente a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7800,00, oltre spese prenotate a debito;

– dà atto dell’obbligo, a carico della ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018

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