Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30391 del 21/11/2019
Cassazione civile sez. VI, 21/11/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 21/11/2019), n.30391
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Aldo – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 35417-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE TRASTEVERE N 173
SC E, presso lo studio dell’avvocato MARIA PIA IONATA, rappresentato
e difeso dall’avvocato PASQUALE MANTELLO giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
D.S.A.;
– intimato –
avverso l’ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA,
depositata il 27/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
19/06/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.
Fatto
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 15 dicembre 2018, la ricorrente evidenziava che con ordinanza di questa Corte n. 23382/2018 del 27 settembre 2018, era stato rigettato il ricorso proposto dall’odierno intimato avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 1305/2015, disponendosi altresì la condanna del ricorrente al rimborso delle spese di lite.
Evidenzia tuttavia che la condanna de qua è stata determinata nell’importo di complessivi Euro 1.000,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, ma che tale liquidazione è frutto di un errore materiale in quanto non si è tenuto conto del fatto che la causa decisa era di valore indeterminabile (l’ordinanza ingiunzione opposta aveva disposto la condanna del d.S. alla riduzione in pristino dell’area boschiva da lui modificata) essendo stata accordata una somma di valore notevolmente inferiore rispetto ai minimi tariffari di cui al D.M. n. 55 del 2014, come peraltro confermato dal contenuto della nota spese depositata in occasione della decisione della controversia.
Il ricorso è inammissibile dovendosi escludere che ricorra la commissione di un errore materiale.
La tesi del ricorrente si sostanza nella conclusione secondo cui il procedimento di correzione possa esperirsi non solo nel caso di omessa liquidazione, come ormai affermato dalle Sezioni Unite, ma anche nel caso di liquidazione in maniera difforme dalle regole tabellari.
Tuttavia risulta evidente ad avviso del Collegio che l’errore denunciato che investe sia la corretta determinazione del valore della controversia sia la rispondenza della liquidazione ai minimi tariffari potrebbe al più configurarsi come errore di giudizio per il quale, una volta intervenuto il passaggio in giudicato con l’emissione della sentenza di questa Corte, non vi è possibilità di porre rimedio con il procedimento di correzione.
Tale conclusione trova poi conforto nella costante giurisprudenza di questa Corte che ha pacificamente ricondotto tra i motivi di gravame le censure avverso le pronunce dei giudici di merito con le quali si contesti la corretta liquidazione delle spese di lite, assumendosi il mancato rispetto dei parametri normativi di riferimento.
Nulla a disporre quanto alle spese, trattandosi di procedimento di correzione di errore materiale (cfr. da ultimo Cass. n. 14/2016).
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile;
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2019