Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30391 del 19/12/2017


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Cassazione civile, sez. III, 19/12/2017, (ud. 04/12/2017, dep.19/12/2017),  n. 30391

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. I.P. conveniva in giudizio avanti il Giudice di pace di Sorrento Enel S.p.A. e Edison energia S.p.A. chiedendo accertarsi di nulla dovere a quest’ultima per fornitura di energia elettrica non avendo con essa sottoscritto alcun contratto e altresì di non dovere a Enel S.p.A. l’importo di Euro 519,36 riferito in bolletta a presunto credito di Edison energia quale precedente gestore.

Costituendosi in giudizio Enel S.p.A. resisteva alla domanda e chiedeva in via riconvenzionale la condanna dell’attore a corrispondere l’importo suindicato o, in alternativa, ove fosse ritenuta infondata la pretesa di Edison S.p.A., la condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni.

Con la sentenza in epigrafe il giudice adito, ritenuto che la controversia era stata definita in sede extragiudiziale, ha dichiarato cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese del giudizio.

2. Avverso tale decisione lo I. propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi.

Enel S.p.A. e Edison S.p.A. sono rimaste intimate.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso I.P. denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio per avere il Giudice di pace dichiarato cessata la materia del contendere in carenza dei relativi presupposti, per essere la transazione intervenuta soltanto nei confronti di Edison S.p.A. e non avendo invece Enel S.p.A. rinunciato alla propria pretesa nè, per converso, esso ricorrente alle domande nei confronti di quest’ultima avanzate.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto, in relazione alla statuita compensazione delle spese di lite.

3. Il ricorso è inammissibile.

A norma dell’art. 113 c.p.c., comma 2 (come sostituito dal D.L. 8 febbraio 2003, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2003, n. 63, e applicabile ai giudizi instaurati con citazione notificata dal 10 febbraio 2003) il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede Euro 1.100, “salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all’art. 1342 c.c.”.

La sentenza impugnata è stata pronunciata, secondo diritto, dal Giudice di pace di Sorrento in data 28/6/2014 in un giudizio instaurato nel 2012, avente ad oggetto la (contestata) esistenza di un contratto di fornitura di energia elettrica, concluso secondo le modalità di cui all’art. 1342 c.c. e, cioè, mediante moduli o formulari.

Di conseguenza la stessa decisione non era ricorribile per cassazione (come previsto per le sentenze emesse dal Giudice di pace secondo equità ex art. 339 c.p.c., nel testo antecedente al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), bensì appellabile. L’ampio tenore della norma e la ratio legis, intesa ad assicurare che le controversie, derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi per adesione, vengano decise in modo uniforme, in ragione dell’uniformità di disciplina dei rapporti che ne derivano (cfr. Cass. 21/10/2009, n. 22382), induce a ritenere che la regola processuale della decisione secondo diritto trovi applicazione anche nei giudizi in cui si controverta della stessa conclusione del contratto (v. Cass. 15/01/2013, n. 793).

4. La conclusione peraltro non sarebbe stata diversa quand’anche si fosse trattato di sentenza emessa secondo equità.

E’ noto infatti che L’unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso avverso le sentenze emesse del giudice di pace nell’ambito della sua giurisdizione equitativa necessaria e pubblicate a partire dal 3 marzo 2006 è rappresentato dall’appello a motivi limitati, ex art. 339, comma terzo, cod. proc. civ., nel testo novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006 e ciò anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza e al difetto di motivazione, essendo le stesse ricorribili per cassazione solo in caso – certamente non ricorrente nella specie – di accordo tra le parti per omettere l’appello, ex art. 360 c.p.c., comma 2, ovvero di pronuncia secondo equità su concorde richiesta delle parti medesime, ex art. 114 c.p.c. (Cass. 31/07/2017, n. 19050).

5. E’ il caso di aggiungere che il rilievo di ufficio dell’inammissibilità del ricorso è sottratto alla regola di cui all’art. 384 c.p.c., comma 3 (nel testo novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 12), perchè la norma è da riferirsi soltanto all’ipotesi in cui la Corte ritenga di dover decidere nel merito (Cass. 20/07/2011, n. 15964), risultando nell’elaborazione sul tema della c.d. terza via con riferimento all’art. 384 cit. e all’art. 101 c.p.c., comma 2 (introdotto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 13), l’interlocuzione delle parti esclusa quando si tratti di questioni in punto di mero diritto (cfr. Cass. Sez. U. 30/09/2009, n. 20935).

In particolare, qualora la questione di diritto sia di natura esclusivamente processuale (come nel caso di specie), non è neppure astrattamente configurabile la violazione dell’art. 101 cit., perchè anche la prospettazione preventiva del tema alle parti non avrebbe potuto involgere profili difensivi non trattati (Cass. 30/04/2011, n. 9591).

6. Non avendo le intimate svolto difese nella presente sede, non v’è luogo a provvedere sul regolamento delle spese.

Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30/1/2013, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2017

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