Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30390 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 07/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30390

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24210-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) (d’ora in poi detta Agenzia o

Ufficio o Amministrazione) in persona del Direttore Generale pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DELLE ORGANIZZAZIONI ZOOTECNICHE ALTOATESINE

DI BOLZANO – VEREINIGUNG DER SUDTIROLER TIERZUCHTVERBANDE COOP. SOC.

AGRICOLA (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARDINAL DE LUCA 10,

presso lo studio dell’avvocato GIONTELLA MARCO, che la rappresenta e

difende, giusta procura speciale per Notaio Paolo Pantozzi di

Bolzano, in data 6.11.09, n. rep. 73.060, che viene allegata in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 11/3/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA DI 2^

GRADO di BOLZANO del 17.4.08, depositata il 28/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO VALITUTTI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ALFREDO

POMPEO VIOLA.

Fatto

LA CORTE

– rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Con sentenza n. 11/3/08, la CTR di Bolzano rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Bolzano avverso la decisione di prime cure, con la quale era stata accolto il ricorso proposto dalla contribuente nei confronti dell’avviso di accertamento, emesso ai fini IVA per l’anno 1998.

La CTR riteneva, invero, che le fatture emesse dai vete-rinari, e riscosse in nome e per conto dell’associazione, si riferissero esclusivamente alla vendita del seme per la fecondazione del bestiame agli allevatori, per cui a dette operazioni – contrariamente a quanto sostenuto dall’ amministrazione nell’atto impositivo impugnato -era stata correttamente applicata l’aliquota agevolata del 10%. Per contro, le prestazioni sanitarie relative all’inseminazione, a parere del giudice di appello, costituivano operazioni ben distinte dalla cessione del seme, e per le quali i veterinari avevano emesso apposite fatture nei confronti dell’associazione, applicando correttamente l’aliquota ordinaria del 20%. Per cui, ad avviso della CTR, l’inseminazione operata dai veterinari, in nome e per conto dell’associazione, non poteva essere configurata – al contrario di quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate – una prestazione di servizio cui la vendita del seme era da ritenersi accessoria, e perciò non era tassabile con l’aliquota unica del 20%, bensì con quella agevolata del 10%.

Avverso la sentenza n. 11/3/08 ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato ad un unico motivo, con il quale deduce l’omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia. Al ricorso ha replicato l’associazione contribuente con controricorso. Premesso quanto precede, la censura, a parere del relatore, appare palesemente inammissibile.

Va rilevato, invero, che la CTR ha motivato il rigetto dell’appello dell’Ufficio allegando la sussistenza di due convenzioni tra l’associazione Vereinigung der Sudtiroler Tierzuchtverbande ed i veterinari: la prima in data 13.12.93, “riguarda prestazioni veterinarie generiche, fatturate correttamente al 20%”; la seconda, in data 15.12.97, “riguarda le prestazioni di inseminazione con la vendita del seme appartenente alla cooperativa, in nome e per conto della stessa, agli allevatori, fatturate con l’aliquota agevolata IVA al 10%”. La CTR, “sulla base della specifica documentazione prodotta dalla contribuente” riteneva, quindi, “del tutto corretta e legittima la riferibilità a quest’ultima convenzione, per giustificare l’applicazione dell’aliquota agevolata oggetto di contestazione”.

A fronte di tale motivazione, l’Agenzia delle Entrate ha, per contro, allegato l’esistenza di una terza convenzione in data 29.11.95, specifica sulle inseminazioni, e dalla quale dovrebbe desumersi chiaramente “che la cessione del seme bovino da parte dei veterinari fosse una prestazione accessoria della prestazione di servizio veterinaria consistente nell’inseminazione”.

Ebbene, va osservato al riguardo che – secondo il costante insegnamento di questa Corte – il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione sulla valutazione di un documento ha l’onere di indicare specificamente il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla sua trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la Corte deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (cfr. Cass. 17915/10, 18506/06).

Nel caso di specie, per contro, l’amministrazione ricorrente non ha trascritto il contenuto – almeno nella parte rilevante ai fini della pronuncia di legittimità – delle tre convenzioni in discussione, onde consentire alla Corte un controllo della decisività, o meno, della convenzione del 1995 – posta in raffronto con le altre due – il cui mancato esame da parte del giudice di appello l’Agenzia delle Entrate ha censurato in questa sede. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1″;

– che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

-che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e che, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico dell’amministrazione soccombente, nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione;

rigetta il ricorso; condanna l’amministrazione ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA