Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30390 del 23/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 23/11/2018, (ud. 23/10/2018, dep. 23/11/2018), n.30390

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7638-2013 proposto da:

CO ITAL SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CIPRO 46, presso

lo studio dell’avvocato VINCENZO NOSCHESE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARILENA MARTUSCELLI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA CIRC.NE CLODIA

82, presso lo studio dell’avvocato RITA BUCOLO, rappresentato e

difeso dall’avvocato CLAUDIO CARRATO;

– controricorrenti –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI SALERNO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 421/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 19/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/10/2018 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.

Fatto

PREMESSO

che:

1. la srl Co. Ital. chiede la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale della Campania, n. 421/04/2012 in data 19 luglio 2012, con cui la commissione ha respinto l’appello proposto da essa Co.Ital. contro la decisione della commissione tributaria provinciale di Salerno reiettiva del ricorso contro la cartella di pagamento emessa a seguito di controlli automatizzati delle dichiarazioni d’imposta dell’anno 2006, oltre sanzioni ed interessi, e notificata il 10 maggio 2010, proposto dalla contribuente deducendo che la cartella doveva ritenersi come mai notificata ed era illegittima perchè priva della indicazione dei dati utilizzati dall’amministrazione per il calcolo delle somme pretese a titolo di ritenute alla fonte, Ires e di Iva, priva della sottoscrizione del responsabile del procedimento, priva della esposizione della “modalità di calcolo effettuato per determinare il valore degli interessi iscritti a ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1972, art.20” e priva delle indicazioni necessarie a verificare se nel calcolo delle sanzioni “era stato effettuato in ossequio alla normativa di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13”, e perchè emessa quando ormai erano decorsi i termini di decadenza stabiliti dalla legge per l’esercizio del potere di liquidazione delle imposte pretese;

2. la società, con il primo dei due motivi sui quali fonda il ricorso per cassazione, lamenta che la commissione tributaria regionale, laddove ha confermato la sentenza della commissione provinciale -censurata nell’atto di appello per avere quest’ultima mancato di dare risposta o comunque di dare risposta motivata alle contestazioni sollevate da essa Co.Ital. – dicendo soltanto che essa Co. Ital. non aveva portato argomenti per indurre a rivedere la decisione appellata, ha sostanzialmente anch’essa omesso di motivare la propria decisione ed ha così falsamente applicato il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, l’art. 132 c.p.c. e l’art. 118 disp. att. c.p.c.;

3. con il secondo motivo di ricorso, la Co. Ital. lamenta che la commissione, laddove ha confermato la sentenza della commissione provinciale – censurata nell’atto di appello per avere quest’ultima omesso di pronunciarsi sulla eccezione di inesistenza della notifica della cartella – dicendo soltanto che “le eccezioni formali e non sostanziali riguardanti la stesura della relata di notifica o l’inesistenza giuridica della notifica per eventuali incompletezze nella notifica non inficiano la validità dell’atto impositivo dal momento che, essendo entrato nella disponibilità delle contribuente, ha di fatto esaurito il proprio compito”, ha ancora una volta sostanzialmente omesso di motivare la propria decisione ed ha così falsamente applicato il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, l’art. 132 c.p.c. e l’art. 118 disp. att. c.p.c..

4. la Agenzia delle Entrate ed Equitalia Sud resistono con controricorso;

5. va premesso che l’eccezione sollevata dalla Agenzia delle Entrate, di intempestività e conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione è infondata in quanto la sentenza impugnata è stata pubblicata il 19 luglio 2012, il termine semestrale per la notifica del ricorso per cassazione, fissato dall’art. 327 c.p.c. (nella versione applicabile ratione temporis al caso di specie) è scaduto il 6 marzo 2013, il ricorso è stato consegnato all’ufficio postale per la notifica il giorno precedente alla scadenza (il 5 marzo 2013 come da timbro apposto sulla relata di notifica in calce al ricorso);

6. tanto premesso, in relazione al primo motivo di ricorso – riferito a tutte le iniziali contestazioni tranne che a quella di decadenza dell’amministrazione dal potere di liquidazione delle imposte – occorre distinguere tra ciò che attiene alla contestazione sollevata dalla Co. Ital riguardo alla mancata sottoscrizione della cartella da parte del responsabile del procedimento e ciò che attiene alle ulteriori contestazioni;

7. con riguardo alla contestazione relativa alla mancata sottoscrizione della cartella da parte del responsabile del procedimento si osserva che:

7.1. la contestazione è logicamente preordinata rispetto alle altre, legate al contenuto della cartella;

7.2. per il fatto che la commissione ha deciso delle contestazioni subordinate, deve ritenersi che abbia deciso in senso reiettivo della contestazione logicamente preordinata;

7.3. la decisione è corretta in quanto applicativa del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4-ter, convertito dalla L. n. 31 del 2008, il quale prevede che la cartella riferita a ruoli consegnati agli agenti della riscossione in data posteriore al 1^ giugno 2008, quale la cartella qui in questione, è nulla se manca della indicazione del responsabile del procedimento ma non prevede che la sanzione si applichi al caso in cui, come nella cartella qui in discussione, il responsabile sia indicato e manchi unicamente la sua sottoscrizione;

7.4. atteso ciò che precede, la sentenza della commissione tributaria regionale della Campania, con la quale è stata confermata la decisione assunta per implicito dai giudici del primo grado, deve essere a sua volta confermata con integrazione della relativa motivazione in modo da rendere esplicito quanto osservato al punto 7.3.;

7.5. a tale integrazione può procedersi in forza del potere conferito alla Corte dall’art. 384 c.p.c.;

8. con riguardo alla ulteriori contestazioni si osserva che:

8.1. la commissione tributaria provinciale ha affermato che la cartella è stata emessa “a seguito di liquidazione dei modelli di dichiarazione e che gli importi richiesti sono dovuti a seguito di controllo formale essendo stata riscontrata l’assenza di versamenti in anagrafe tributaria, che la cartella contiene pertanto tutti gli elementi utili per rilevare le ragioni dell’iscrizione a ruolo”, che “le contestazioni sollevate dalla ricorrente in ordine ai motivi fattuali e giuridici poste a base delle opposizione sono caratterizzate da stereotipate affermazioni astratte”;

8.2. la commissione, dunque, ha evidenziato che i dati riportati nella cartella emergono dal confronto, condotto ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, tra importi dichiarati e (minori) importi versati e pertanto non ha affatto omesso di dare motivata risposta (reiettiva) alle menzionate contestazioni della ricorrente;

8.3. la commissione tributaria provinciale, inoltre, laddove ha rimarcato trattarsi di contestazioni “astratte”, ha fatto un’affermazione chiaramente riferibile alle contestazioni di pretesa assenza delle indicazioni sulle “modalità di calcolo effettuato per determinare il valore degli interessi iscritti a ruolo” e delle indicazioni necessarie a verificare se il calcolo delle sanzioni “era stato effettuato in ossequio alla normativa di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13”, contestazioni che possono in effetti dirsi astratte in quanto, la prima, formulata nonostante le modalità di calcolo siano determinate dalla legge – ben nota alla contribuente perchè menzionata nell’iniziale ricorso con il puntuale riferimento al D.P.R. n. 602 del 1973, art.20 – a mente della quale “sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione o all’accertamento d’ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del 4 per cento annuo”, ed in quanto, la seconda, formulata in termini non assertivi ma di ipotesi;

8.4. atteso ciò che precede, la sentenza della commissione tributaria regionale della Campania che ha ribadito quanto esplicitato dai giudici del primo grado si sottrae alla censura mossale;

8.5. il primo motivo di ricorso va rigettato;

9. in relazione al secondo motivo di ricorso valgono le seguenti osservazioni;

9.1. nell’iniziale impugnazione e nell’atto di appello, la società ricorrente ha dedotto che la notifica della cartella è inesistente perchè effettuata da Equitalia Sud, a mezzo posta, direttamente a mezzo di un proprio agente (“dell’agente della riscossione”) e “senza avvalersi della indispensabile intermediazione dell’ufficiale notificatore e senza il rispetto delle formalità allo stesso riservate per la stesura della relata di notifica ai sensi della L. n. 890 del 2002”;

9.2. a tale deduzione la commissione tributaria regionale ha risposto con le parole riportate al superiore punto 3;

9.3. la motivazione dei giudici di appello, che, contrariamente a quanto lamenta la Co. Ital. non può dirsi assente, posto che da tali parole si evince chiaramente che la commissione ha ritenuto ininfluenti le eccezioni sollevate dalla contribuente dal momento che l’atto da notificare era entrato nella disponibilità della stessa ossia in quanto la notifica aveva comunque raggiunto il proprio scopo con conseguente sanatoria di ogni vizio, deve essere corretta, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., negandosi la presenza di vizi posto che “in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, seconda parte, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, penultimo comma, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione” (così Cass. sentenza n. 6395 del 19/03/2014);

9.4. il secondo motivo di ricorso va rigettato;

10. le spese seguono la soccombenza;

11. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

la Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna la ricorrente a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5600,00 oltre spese prenotate a debito;

– condanna la ricorrente a rifondere a Equitalia Sud spa le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5600,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge;

– dà atto dell’obbligo, a carico del ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018

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