Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30390 del 19/12/2017


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 30390 Anno 2017
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: IANNELLO EMILIO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 262/2015 R.G. proposto da
Scalici Saveria, rappresentata e difesa dall’Avv. Antonino Russo, con
domicilio eletto in Roma, via Portuense, n. 104 (Ufficio De Angelis);
– ricorrente contro
Comune di Torretta;
– intimato e contro
Riscossione Sicilia S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Accursio
Gallo, con domicilio eletto in Roma, via G.P. Palestrina, n. 19 presso
lo studio dell’Avv. Stefania Di Stefani;

Data pubblicazione: 19/12/2017

- controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Palermo, n. 2547/2014
depositata il 07/05/2014;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 dicembre

Rilevato che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Palermo, in
accoglimento del gravame interposto dal Comune di Torretta e in
conseguente riforma della sentenza del Giudice di Pace di Carini, ha
rigettato l’opposizione avverso cartella esattoriale proposta da
Saveria Scalici limitatamente agli importi relativi a tariffa integrata
utenza idrica per gli anni 2000-2004;
che il giudice territoriale ha infatti ritenuto infondata l’eccezione di
prescrizione posta a fondamento dell’opposizione, rilevando che
efficacia interruttiva del decorso del relativo termine doveva
attribuirsi alla notifica, in data 29/11/2006, di atto di costituzione in
mora, indirizzato all’originario intestatario dell’utenza, Giuseppe
Pipitone: notifica eseguita presso il domicilio servito dall’utenza e
ricevuta dal figlio del destinatario, il quale ha accettato la ricezione
senza evidenziare che il destinatario era deceduto da lungo tempo;
che al riguardo il tribunale ha in particolare rilevato che «l’omessa
comunicazione di tale evento non preclude il regolare completamento
sotto un profilo formale del procedimento di notificazione, mentre con
riguardo al profilo sostanziale è evidente che nell’anno 1994, alla
morte dell’originario intestatario del contratto di utenza, acquisti sia
subentrata la moglie:
– sia rispetto all’obbligazione di pagamento dei consumi pregressi,
nella sua qualità di erede del contraente originario;
– sia nel contratto di somministrazione, nella sua qualità di fruitrice
dell’utenza idrica rimasta, come è incontestato, immutabilmente al
servizio della medesima unità abitativa», considerato anche che «il
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2017 dal Consigliere Emilio Iannello.

subentro contrattuale è, invero, espressamente disciplinato dall’art.
65 del regolamento (di) distribuzione dell’acqua potabile del Comune
di Torretta», restando irrilevante «il fatto che la subentrante, pur
continuando a ricevere la fornitura d’acqua e provvedendo al
pagamento, almeno dal 1994 al 1999, di canoni e consumi, non abbia

controparte»;
che avverso tale decisione la Scalici propone ricorso per
cassazione, con unico mezzo, nei confronti di Riscossione Sicilia
S.p.A. (che deposita memoria) e del Comune di Torretta (che non
svolge difese nella presente sede);
considerato che con l’unico mezzo di ricorso Saveria Scalici
denuncia violazione ed erronea applicazione dell’art. 65 d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, e della normativa in materia di notificazione,
per avere il tribunale ritenuto atto idoneo a interrompere la
prescrizione la notifica, in data 29/11/2006, di atto di messa in mora
indirizzato all’originario intestatario del contratto di utenza, deceduto
nel 1994 e ricevuto dal figlio (che lo accettava senza dichiarare
l’avvenuta morte del destinatario);
che al riguardo la ricorrente rileva che la notifica a destinatario
deceduto è viziata da giuridica inesistenza e che non potrebbe
nemmeno invocarsi la previsione di cui all’art. 65 d.P.R. 29 settembre
1973, n. 600 (secondo la quale «la notifica degli atti intestati al dante
causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e
collettivamente nell’ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei
confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano
effettuato la comunicazione di cui al secondo comma»), atteso che
nel caso di specie la notifica non è stata diretta agli eredi
impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio del dante
causa ma a quest’ultimo, pur essendo l’amministrazione comunale,
per i suoi propri compiti istituzionali, in grado di conoscere l’avvenuto
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provveduto a regolarizzare la propria posizione contrattuale con la

decesso di quest’ultimo e di individuarne gli eredi;
ritenuto che la censura è inammissibile;
che la stessa invero non si confronta con la effettiva ratio decidendi
posta a fondamento della decisione impugnata la quale, a ben
vedere, si incentra sul triplice rilievo per cui: la notifica dell’atto di

dall’utenza; in quest’ultima è subentrata ad ogni effetto la moglie
dell’originario intestatario; indipendentemente dalla mancata
formalizzazione di tale subingresso (ossia dalla mancata modifica
dell’intestatario dell’utenza, imputabile a inerzia del successore e non
risolvibile in danno dell’amministrazione), l’odierna ricorrente, nella
descritta qualità, «ha ricevuto presso il proprio domicilio e nelle mani
del figlio convivente il sollecito», ciò integrando fatto idoneo ad
interrompere il corso della prescrizione;
che si ricava da tale motivazione l’implicito ma inequivoco assunto
di fondo per cui, secondo il giudice a quo, al di là del nominativo
indicato nell’atto, quest’ultimo deve intendersi diretto all’effettiva
attuale titolare dell’utenza idrica e idoneo ad essere come tale inteso
da quest’ultima;
che la sentenza impugnata si muove pertanto in prospettiva
diversa da quella supposta dalla censura dedotta, non potendosi in
particolare ricavare l’affermazione di una regola di giudizio diversa da
quella richiamata in ricorso in tema di requisiti dell’atto interruttivo
della prescrizione o di notifica dello stesso;
che non essendo la esposta effettiva ratio decidendi in sé censurata
sotto alcun profilo, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile,
discendendone la condanna della ricorrente al pagamento, in favore
di Riscossione Sicilia S.p.a., delle spese del presente giudizio,
liquidate come da dispositivo;
che, trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30/1/2013,
ricorrono le

condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 14

costituzione in mora è stata eseguita presso il domicilio servito

quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
P.Q.M.
dichiara inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento, in
favore di Riscossione Sicilia S.p.a., delle spese del giudizio di
legittimità liquidate in Euro 500 per compensi, oltre alle spese

200 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello
stesso articolo 13.
Così deciso il 4/12/2017
Il Presi’- ntei
(Ange Sp,(o)

forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro

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