Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3039 del 08/02/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 3039 Anno 2018
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: MOSCARINI ANNA

ORDINANZA

sul ricorso 11241-2015 proposto da:
RUSSO SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA GIOVANNI ANTONELLI 50, presso lo studio
dell’avvocato FRANCESCO CACCIOPPOLI, rappresentato e
difeso dall’avvocato ETTORE FREDA giusta procura in
calce al ricorso;
– ricorrente contro

DELLA BRUNA ERRICO, CULTRONE CLAUDIO, elettivamente
domiciliati in ROMA, P.ZZA ADRIANA 5/C, presso lo
studio dell’avvocato LUIGI PETRILLO, rappresentati e
difesi dall’avvocato BENEDETTO VITTORIO DE MAIO
giuste procure in calce al controricorso;

Data pubblicazione: 08/02/2018

- controricorrenti

avverso

la

sentenza

n.

3798/2014

della

CORTE

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 25/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 04/12/2017 dal Consigliere Dott. ANNA

MOSCARINI;

2

LA CORTE,
rilevato:
che Salvatore Russo ricorre per la cassazione della sentenza della
Corte d’Appello di Napoli del 25/09/2014 che, nel giudizio di rinvio
proposto dal medesimo Russo nei confronti di Enrico Della Bruna e di

che all’origine del giudizio vi è la condanna di Della Bruna e Cultrone
per il reato di falsa testimonianza e per il risarcimento dei danni nei
confronti di Salvatore Russo, sentenza riformata dalla Corte d’Appello
di Napoli con dispositivo di assoluzione degli imputati perché il fatto
non sussiste;
che la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza rinviando al
Giudice civile per la cognizione, ai soli fini civili, dei reati di falsa
testimonianza ed il Russo ha riassunto il giudizio dinanzi alla Corte
d’Appello di Napoli, la quale ha respinto la domanda risarcitoria;
che avverso la sentenza Salvatore Russo propone ricorso per
cassazione affidato a tre motivi al quale resistono con controricorso
Claudio Cultrone ed Enrico Della Bruna;
osserva
che i motivi, congiuntamente esaminati, sono inammissibili, siccome:
il primo genericamente e senza specifico fondamento denunzia il
mancato adeguamento del giudice del rinvio alla disposta cassazione;
il secondo censura l’omessa valutazione di alcune delle affermazioni
di controparte (arch. Cultrone); il terzo censura la valutazione delle
testimonianze da parte del giudice del rinvio;
che i rilievi in questione contravvengono all’onere di specifica
indicazione e, per altro verso, concernono questioni di fatto e
valutazioni di merito che non costituiscono oggetto del giudizio di
legittimità,

3

Claudio Cultrone, ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni;

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rivalere la
controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione, che
liquida in C 7.000 (oltre C 200 di esborsi), oltre accessori di legge e
spese generali al 15% .Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.

versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a
norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 4/12/2017
Il Presid nte

n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il

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